1. Le zone per la mobilità in sede fissa (zone omogenee F l.r. 47/78) comprendono le aree pubbliche o di uso pubblico per gli impianti ferroviari veri e propri e per il trasporto pubblico urbano e di bacino in sede propria, nonchè le aree per le relative attrezzature complementari.Art. 3.1.1 - Zone per la mobilità in sede fissa
2. Usi ammessi:
b2.7 e b2.1 in forma del tutto accessoria;
uso a1 per la quota di SC strettamente necessaria per il personale di sorveglianza.
3. Tipi d'intervento ammessi:
tutti.
4. Indici e parametri d'intervento:
sono stabiliti dagli strumenti attuativi.
5. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica.
1. Le fasce di rispetto ferroviario e delle officine e impianti delle FF.SS. sono indicate con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G.. La loro profondità deve in ogni caso intendersi pari a m. 30, da misurarsi in proiezione orizzontale, dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, ovvero, al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, come individuato nelle planimetrie di P.R.G., dal piede della scarpata ovvero dal limite esterno di officine e impianti delle FF.SS..Art. 3.1.2 - Fasce di rispetto ferroviario
2. All'interno di tali fasce è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici, impianti o manufatti di qualsiasi specie, fatta eccezione per quelli di competenza delle FF.SS. e ferme restanto le eventuali deroghe concesse dalle FF.SS. ai sensi della legislazione in materia.
3. Per le costruzioni esistenti comprese in tutto o in parte nelle fasce di rispetto ferroviario sono consentiti interventi di recupero. Potranno inoltre realizzarsi interventi di ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, nella parte non prospiciente il fronte ferroviario, purchè appositamente assentiti dalle FF.SS. ai sensi della legislazione in materia.
1. La zona di scambio intermodale (zona omogenea F l.r. 47/78) comprende aree attrezzate come terminale dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e per parcheggi pubblici collegati alla stazione ferroviaria e alle fermate della linea metropolitana costiera.Art. 3.1.3 - Zona di scambio intermodale
2. Usi ammessi:
b2.1 e b2.7 in forma del tutto accessoria.
3. Tipi d'intervento ammessi:
tutti.
4. Indici e parametri d'intervento:
gli interventi edilizi possono consistere soltanto nella realizzazione di pensiline ed elementi di arredo urbano, nonchè di spazi di attesa al chiuso e piccole costruzioni per gli eventuali pubblici esercizi e le piccole attività commerciali integrative, sulla base di indici e parametri da definirsi con lo strumento attuativo.
5. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica.
1. La zona stradale (zona omogenea F l.r. 47/78) comprende aree pubbliche o di uso pubblico destinate al transito di pedoni, veicoli e animali.Art. 3.2.1 - Zona stradale
2. Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le zone per strade pubbliche esistenti e per alcune strade pubbliche di previsione, essendo demandata agli strumenti urbanistici attuativi la definizione dell'ulteriore viabilità necessaria all'interno dei nuovi insediamenti previsti.
3. Usi ammessi: f1.1, f1.3, f2, f3, f8, b2.8.
4. Tipi di intervento ammessi: tutti.
5. Modalità di attuazione degli interventi: strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo.
1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. In attesa di tale classificazione, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo.Art. 3.2.2 - Classificazione delle strade
2. E' classificata come strada di tipo B - "strada extraurbana principale" la prevista Variante alla s.s. 16. Essa è accessibile solo nei nodi indicati nelle planimetrie di P.R.G..
3. Sono classificate come strade di tipo C - "strade extraurbane secondarie" quelle indicate come tali nelle planimetrie di P.R.G.. Esse sono accessibili nei nodi indicati nelle planimetrie di P.R.G., o anche attraverso ulteriori immissioni, poste a distanza reciproca e dalle immissioni esistenti non inferiore a m. 300.
4. Sono classificate come strade di tipo E - "strade urbane di quartiere" quelle indicate come tali nelle planimetrie di P.R.G.. Lungo i tratti di previsione di tale viabilità urbana di quartiere sono ammesse immissioni di strade; sono ammessi accessi diretti alle aree private solo se al servizio di significativi raggruppamenti di edifici, ed è pertanto esclusa la formazione di ulteriori passi carrabili di accesso ai singoli lotti, fatta eccezione per eventuali aree per servizi pubblici e sociali. Sia nei tratti di previsione che in quelli esistenti, la sosta può essere prevista solo in aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
5. Sono classificate come strade di tipo F - "strade locali urbane" le restanti strade comprese entro il centro abitato, come definito dal Nuovo Codice.
6. Per strada locale urbana principale, di cui alle schede e ai commi seguenti, si intende quella che all'interno dei nuovi insediamenti svolge funzioni di raccordo della viabilità locale di distribuzione interna ai medesimi insediamenti e con la viabilità esterna all'insediamento.
7. Le prescrizioni di cui sopra relative alle distanze fra gli accessi veicolari vanno considerate separatamente per ciascun fronte stradale.
1. La sezione complessiva delle strade extraurbane di previsione e di quelle esistenti da ampliare sarà definita in sede di progettazione esecutiva, in funzione del rango funzionale delle medesime. La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle schede grafiche (1a e 1b), che fanno parte integrante del presente articolo, fatti salvi i tratti di completamento o raccordo di viabilità esistente, per i quali risulti più opportuno l'adeguamento alla sezione di tale viabilità esistente, e fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti commi del presente articolo relativamente alla posizione dei percorsi pedonali e ciclabili.Art. 3.2.3 - Requisiti tipologici delle strade
2. Per sezione complessiva della strada si intende quella costituita dalla piattaforma carrabile e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenti. Tali percorsi pedonali e ciclabili potranno altresì essere realizzati in posizione non adiacente alla piattaforma carrabile, ferme restandone le sezioni minime di cui alle schede grafiche seguenti.
3. La viabilità urbana in genere deve sempre comprendere anche percorsi pedonali laterali, che nel caso della viabilità urbana di quartiere e della viabilità locale urbana principale interna ai nuovi insediamenti dovranno essere realizzati in forma di percorsi alberati almeno su un lato, fermo restando quanto previsto all'Art. 3.2.4. e al precedente comma del presente articolo.
4. L'ampiezza del marciapiede indicata nelle schede seguenti costituisce un valore minimo, da incrementare opportunamente in relazione alla prevedibile intensità della relativa fruizione pedonale.
5. Nelle strade urbane di previsione le dimensioni lineari minime delle aiuole per alberature non potranno essere inferiori a m. 2 x 2, ferma restando l'ampiezza minima del marciapiede, di cui alle schede seguenti.
6. Le strade urbane dovranno di norma essere raccordate alla rete stradale esistente con entrambe le estremità. E' ammessa la realizzazione di strade urbane a fondo cieco solo per tratti brevi e interessabili da carichi di traffico modesti; tale viabilità urbana a fondo cieco dovrà in ogni caso essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.
7. Le previsioni di P.R.G. relative alle opere da realizzarsi nelle zone stradali hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli. Sono in ogni caso da considerare vincolanti la profondità delle fasce di rispetto stradale e i requisiti tipologici di cui sopra.
1. Le zone per verde complementare alle viabilità (zona omogenea F l.r. 47/78) sono zone pubbliche, destinate esclusivamente a sistemazioni a verde, percorsi pedonali e ciclabili, barriere antirumore ed elementi di arredo urbano, ed eventuali ampliamenti stradali.Art. 3.2.4 - Zone per verde complementare alla viabilità
2. Usi ammessi: f1.1, limitatamente agli ampliamenti delle strade esistenti; f1.3, f2.2.
3. Tipi di intervento ammessi: tutti.
4. Modalità di attuazione degli interventi: strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo. Le zone per verde complementare riferite alla viabilità di previsione devono essere progettate ed attuate congiuntamente alla viabilità di riferimento.
5. Requisiti tipologici. Qualora la zona a verde complementare attigua alla viabilità urbana di quartiere risulti provvista di alberatura d'alto fusto in forma di quinta continua, il marciapiede in corrispondenza del medesimo lato stradale potrà essere realizzato senza corredo di alberature ed essere riassorbito all'interno della zona a verde complementare.
1. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche sono indicate nelle planimetrie di PRG e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale di cui all'Art. 3.2.2, ferme restando le eventuali maggiori ampiezze delle fasce indicate nelle planimetrie di P.R.G., fatte salve, in ogni caso, le minori ampiezze stabilite da strumenti urbanistici attuativi già vigenti alla data di adozione delle presenti Norme.Art. 3.2.5 - Fasce di rispetto stradale
2. Lateralmente alle "strade vicinali" si intende altresì definita, ancorchè non individuata nelle planimetrie di P.R.G., una specifica fascia di rispetto stradale, di profondità pari a m. 10.
3. Le fasce di rispetto stradale sono destinate alla tutela e ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Esse possono altresì ricomprendere al proprio interno specifiche zone di verde complementare alla viabilità, per le quali valgono le disposizioni di cui all'Art. 3.2.4.
4. Sugli edifici esistenti sono consentiti, nel rispetto della normativa di zona, interventi CD, MO, MS, RC, RE, D, nonché interventi AM, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale.
5. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione.
1. I parcheggi, ai fini del P.R.G., si suddividono in:Art. 3.3.1 - Classificazione dei parcheggi
1) parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria P1;2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni , la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili).2) parcheggi pertinenziali privati di uso riservato P2;
3) parcheggi pertinenziali privati di uso comune P3;
4) parcheggi privati non pertinenziali.
3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.
4. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta ai successivi Titoli.
5. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.
6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti (ad esempio i dipendenti del Comune o di un ospedale, e simili), cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.
7. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, di cui devono essere dotati i vari tipi di insediamento.
8. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al successivo Art. 3.3.3, i parcheggi pertinenziali non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e non possono essere resi abitabili; gli eventuali atti di cessione separata sono nulli.
9. I parcheggi pertinenziali possono essere localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale. L'asservimento deve risultare in forma esplicita nell'atto di concessione o autorizzazione edilizia, o essere definito con apposito atto unilaterale d'obbligo.
10. I parcheggi pertinenziali privati di uso riservato (P2) sono ricavati in aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili). Sono parcheggi pertinenziali privati sia quelli in cui ciascun posto auto è utilizzabile da un unico utente designato, sia quelli utilizzabili a rotazione dai diversi membri del gruppo.
11. I parcheggi pertinenziali privati di uso comune (P3) sono ricavati in aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, la cui utilizzazione è riservata a categorie di utenti eventualmente definite ma numericamente illimitate: ad esempio i clienti di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale, e simili.
12. I parcheggi pertinenziali privati di uso comune devono essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti, anche se posti all'interno di recinzioni.
13. Si considerano parcheggi privati non pertinenziali:
1. In tutti i tipi di parcheggio, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto' si considera pari a mq. 12,5, esclusi gli spazi di manovra (corselli), fermo restando che ciascun posto auto dovrà essere permanentemente fruibile in modo autonomo.- i parcheggi al servizio di determinate unità immobiliari, in eccedenza alla quantità minime prescritte al successivo Art. 3.3.3.;- i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;
- gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività privata di parcheggio (tipo d'uso urbanistico b4.6 come definito all'art. 1.6.1).
2. Nei parcheggi pubblici P1 le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,50x5,0.
3. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nei limiti di cui ai seguenti articoli.
4. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi delle norme del Regolamento Edilizio.
5. Ferme restando le disposizioni specifiche di cui ai Titoli seguenti, i parcheggi P2 possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire la formazione di tappeto erboso con cespugli.
6. Le autorimesse per parcheggi P2 possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano.
1. Ferme restando le disposizioni specifiche di cui ai successivi Titoli, in tutti gli interventi edilizi NC, RI, RU, AM, nonché negli interventi CD qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, e negli interventi RE riguardanti unità edilizie non comprese nella zona omogenea A, devono essere realizzati, in aggiunta ai parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria (P1) eventualmente prescritti nei medesimi seguenti Titoli, parcheggi pertinenziali (P2 e P3) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante del presente articolo.Art. 3.3.3 - Dotazioni di parcheggi pertinenziali (P2 e P3)
2. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SC dell'intervento, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (autorimesse e relativi corselli coperti).
3. Qualora la dotazione di spazi di parcheggi pertinenziali calcolata ai sensi di detta tabella non raggiunga il rapporto di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (autorimesse e relativi corselli coperti), la dotazione medesima andrà incrementata fino al raggiungimento di tale rapporto. Per gli edifici a tipologia specialistica per usi produttivi (capannoni e assimilabili), ai fini della verifica si assume il valore di m. 4,0 come altezza convenzionale H degli edifici a un solo piano fuori terra, ovvero come altezza convenzionale netta interpiano - considerando piani anche i soppalchi interessati dalla presenza continuativa di addetti - nel caso di edifici a più piani fuori terra, qualora in entrambi i casi le altezze effettive superino detto valore.
4. Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento se la frazione supera 0,5 e in riduzione in caso contrario; il numero minimo di parcheggi non potrà risultare in ogni caso inferiore a uno.
5. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.
6. Le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla SC aggiuntiva nel caso degli interventi AM, e alla SC delle unità immobiliari interessate nel caso di interventi RE e di CD con incremento di CU, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche per gli interventi previsti.
7. Nei parcheggi andranno previsti
spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella
misura di un posto bicicletta per ogni due posti auto.
1. La zona per parcheggi pubblici (zona omogenea G l.r. 47/78) comprende le aree direttamente individuate dal P.R.G. per parcheggi P1 di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al precedente Art. 3.3.1, esistenti o di previsione. Restano confermate le possibilità di diversa distribuzione territoriale di tali zone secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti "Belvedere" e "Santamonica", per il tempo di validità dei medesimi strumenti.- usi "a", d1:- usi b1, b4.5:1,5 posti-auto (p.a.) per ogni unità immobiliare, e in ogni caso non meno di 1 p.a. ogni 50 mq. di SC. Di questi, almeno un quarto devono essere di tipo P3.- usi b2.1, b2.7, b3, b4.1, b4.2, b5.1:1 p.a. ogni 25 mq. di SC, di cui almeno la metà di tipo P3.- usi b2.2, b2.3, b2.4:1 p.a. ogni 40 mq. di SC, tutti di tipo P3.- usi b2.5, b2.6, "c", d4:la quantità di parcheggi pertinenziali, tutti di tipo P3, deve rispettare le "Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale" emanate al riguardo dalla Regione Emilia-Romagna.- usi b4.3, b4.4:1 p.a. ogni 65 mq. di SC e comunque 1 p.a. ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo P3. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.il numero di p.a. più elevato fra i seguenti:- 1 p.a. ogni 12 mq. di SC;- 1 p.a. ogni 3 posti di capienza di pubblico complessivamente autorizzata sia al coperto che all'aperto;
- 1 p.a. ogni 100 mq. di SF.
- usi b5.2, b5.3, b6:Tutti i p.a. devono essere di tipo P3.- usi e1, e2, d3:1 p.a. ogni 50 mq. di SC, di cui almeno la metà di tipo P3.- usi f5:1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di SC, di cui almeno la metà di tipo P3.1 p.a. ogni 65 mq. di SC.
2. Le zone per parcheggi pubblici possono essere utilizzate con soluzioni a raso o con soluzioni multipiano interrate e/o fuori terra.
3. Usi ammessi:
- f2.2, f2.4, f8, b2.8;4. Indici e parametri d'intervento:- previa concessione del diritto di superficie e atto unilaterale d'obbligo: b2.6, purchè non interessante oltre il 15% della specifica area destinata a parcheggio pubblico, nonchè b4.6 e parcheggi privati pertinenziali P2 e P3, purchè in tal caso resti riservata all'uso pubblico una superficie almeno pari a quella della zona individuata dal P.R.G.;
- b2.1, b2.7, b4.3, limitatamente all'area contrassegnata col numero 1 nelle planimetrie di P.R.G. e alle condizioni di seguito specificate.
- UFmax per parcheggi pubblici: come definita dagli strumenti attuativi;5. Tipi d'intervento ammessi: tutti.- UFmax = 1,0 mq/mq per la parte eventualmente destinata all'uso b4.6 o a parcheggi privati pertinenziali;
- UFmax = 0,1 mq./mq. per la parte eventualmente riservata agli usi b2.1, b2.7, b4.3, previo interramento generale della superficie a parcheggio pubblico e sistemazione dell'area come piazza pedonale e verde pubblico attrezzato.
6. Modalità di attuazione degli interventi: strumento attuativo diretto, con atto unilaterale d'obbligo per gli usi b2.6, b4.6 e per i parcheggi privati, o strumento urbanistico attuativo.
7. Requisiti ambientali.
Le sistemazioni a terra dovranno prevedere un congruo arredo verde, anche
con la piantumazione di alberi d'alto fusto, sia lungo il perimetro che
all'interno dell'area.
1. La zona per parcheggi privati attrezzati (zona omogena D l.r. 47/78) comprende aree che concorrono in modo significativo a soddisfare le esigenze della sosta sia di breve che di lungo periodo, con particolare riferimento all'utenza turistica.Art. 3.3.5 - Zona per parcheggi privati attrezzati
2. Usi ammessi: b4.6 e parcheggi privati pertinenziali (P2 e/o P3). Gli eventuali servizi di custodia e lavaggio associati all'uso b4.6 non possono interessare più del 5% della potenzialità edificatoria ammessa.
3. Indici e parametri d'intervento:
4. Tipi d'intervento ammessi:
tutti.
5. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo.
6. Requisiti tipologici e ambientali. E' prescritta la realizzazione della SC esclusivamente in soluzione completamente interrata, ivi compresi gli eventuali servizi di custodia e lavaggio.
7. E' prescritta la formazione di una quinta di alberature d'alto fusto lungo l'intero perimetro della zona; La sistemazione dei parcheggi a raso dovrà prevedere l'impianto di filari d'alberi d'alto fusto a separazione delle file di posti auto.
8. L'entrata e l'uscita veicolare dai parcheggi non potrà interessare il fronte lungo via Emilia-Romagna.
1. Nelle planimetrie di P.R.G. è individuato, con rappresentazione schematica, uno specifico sistema primario di percorsi pedonali e piste ciclabili pubblici interessante sia il centro urbano che settori del territorio extraurbano. Tale individuazione ha un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali.
2. Requisiti tipologici. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi a forte intensità d'uso e nel caso di percorsi alberati, ferme restando minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti.
3. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
4. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
5. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.
6. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.
7. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinchè possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
8. La sede ciclabile adiacente alla piattaforma veicolare dovrà essere separata da questa mediante aiuola spartitraffico di larghezza non inferiore a m. 0,75.
1. Le piazze e le strade pedonali sono zone pubbliche per la mobilità (zona omogenea F l.r. 47/78) da riservarsi in forma esclusiva o prevalente all'uso pedonale, eventualmente anche solo per periodi stagionali o per fasce orarie. Esse sono da sistemarsi, con gli opportuni accorgimenti di arredo urbano, in modo da favorirne la fruizione come luogo di incontro e di convergenza per funzioni connesse alla vita comunitaria, per l'accesso ai servizi e alle attività localizzate al contorno o per svago.Art. 3.4.2 - Piazze e strade pedonali
2. Le strade pedonali direttamente individuate nelle planimetrie di P.R.G., sono a tutti gli effetti zone stradali, per le quali valgono le disposizioni di cui all'Art. 3.2.1.
1. Gli usi, la potenzialità edificatoria e gli interventi ammessi nella zona portuale sono definiti dall'apposito Piano Regolatore Portuale elaborato ai sensi della legislazione in materia.Art. 3.5.1 - ZP/ Zona portuale