1. Sono definite 'Zone agricole' le parti del territorio comunale in cui il P.R.G. persegue i seguenti obiettivi:Art. 5.1.1 - Articolazione delle zone agricole e definizioni preliminari
la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;2. In base alle loro caratteristiche specifiche e alle opzioni progettuali del P.R.G., le zone agricole sono suddivise in:la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;
la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse forme di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole.
1) E1 - Zone agricole di pianura;3. Unità fondiaria agricola - Per 'unità fondiaria agricola', o 'unità agricola' (UA), si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).2) E2 - Zone agricole di collina;
4. L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità minima di intervento per il rilascio di concessioni finalizzate all'attività agricola.
5. L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con regolare contratto di affitto almeno dodicennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà, la richiesta di concessione dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una UA ai fini del rilascio di una concessione, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra UA, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento.
6. L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi i nuovi edifici di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri edifici o, in assenza di questi, nel corpo aziendale più vicino ad edifici esistenti.
7. L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi; in tal caso le richieste di concessione per interventi di NC, RI, AM, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi, devono sempre essere accompagnate da P.S.A., da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano tenere conto nell'eventualità di successive richieste.
8. Superficie dell'unità agricola. Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.
9. Se una UA ricade con le proprie superfici in più zone agricole, per il calcolo degli indici e delle superfici minime di intervento si effettuerà la media tra le superfici dell'UA, ponderati con i valori dei rispettivi indici o superfici minime di intervento. Nel caso una UA presenti terreni nella zona E4, questi ultimi verranno equiparati a quelli della zona E1, fermi restando i vincoli di inedificabilità della zona E4.
10. Unità poderale agricola. Per unità poderale agricola si intende la superficie di terreno accorpata e appartenente ad un'unica proprietà, al cui interno o in contiguità alla quale sono ubicati almeno una corte con più edifici o un edificio singolo.
11. Superficie agricola utilizzata (SAU). Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle superfici boscate e delle tare ed incolti improduttivi.
12. Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). Si considera IATP ai sensi della l.r. 5/5/1977 n. 18 e successive modificazioni il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a tre mesi.
13. Coltivatore diretto. E' l'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, che apporta all'impresa agricola, personalmente o tramite i suoi familiari, quantità di lavoro superiori a quelle di eventuali salariati assunti.
14. Contoterzista. E' il requisito richiesto per procedere ad interventi relativi all'uso d.4, ai sensi delle presenti Norme. Si intende come contoterzista l'imprenditore che esercita il noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto di terzi, con personale. La condizione di contoterzista è attestata dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'apposita categoria di attività o, nel caso di coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo, all'U.M.A. (ufficio regionale Utenti Motori Agricoli), nell'apposita categoria.
1. Interventi ammessi: in tutti gli edifici esistenti, aventi consistenza volumetrica pienamente riconoscibile alla data di adozione delle presenti Norme e non soggetti a vincoli di carattere conservativo ai sensi del precedente Art. 2.1.13, sono ammessi gli interventi: MO, MS, RC, RE, D, nonché l'intervento AM di edifici ad usi "a" e "b" fino al raggiungimento di SCmax = mq 200 e quello necessario al raggiungimento delle minime altezze nette interne dei locali richieste per l'abitabilità/agibilità. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale relative a strade esistenti, fatta eccezione per quelli richiamati al seguente comma 3, è altresì ammesso l'intervento RI, con ricostruzione al di fuori della medesima fascia di rispetto stradale, o comunque in allontanamento dal ciglio stradale, entro un raggio massimo di mt. 30 dal limite della fascia di rispetto stradale, osservando in ogni caso i limiti di zona omogenea e gli eventuali vincoli di tutela ambientale. L'intervento RI è altresì ammesso per i fabbricati esistenti in prossimità della Chiesa dell'Agina, con ricostruzione a debita distanza, atta ad assicurare un miglioramento del contesto paesaggistico di tale bene culturale.
2. Cambio d'uso: è
ammesso l'intervento di cambio d'uso CD
nei casi indicati con una X nella seguente tabella:
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a
da |
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| c3 |
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| d1 |
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| d2.1 |
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| d2.2 |
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| d2.3 |
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| d3 |
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| d4 |
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| a1, a2 |
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| b2.7 |
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| b4.1, b4.2 |
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| b5 |
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| eventuali altri usi esistenti |
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Nelle zone E3 è altresì ammesso il CD dall'uso d1 verso gli usi b2.7, b4.2, b4.4.3. Il cambio d'uso da usi "d" ad altri usi ammessi, anche se associato agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere accompagnato dalla demolizione senza ricostruzione di ogni tipo di tettoia, baracca, altri manufatti precari, proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.I CD da usi d2 a uso d1 sono ammessi entro i limiti quantitativi e alle condizioni fissate per tale uso d1 all'Art. 5.1.7.
I CD da tutti gli usi previsti nella soprariportata tabella all'uso d2.2 sono ammessi alle condizioni di cui al successivo Art. 5.1.9.
Negli edifici in cui siano compresenti più usi, è comunque sempre ammesso, indipendentemente dalle previsioni della tabella di cui sopra, il CD da qualsiasi uso esistente verso gli usi a1, a2, b2.7, b4.1, b4.2, b5, quando nell'edificio questi ultimi risultino già prevalenti, in termini di SC interessata, alla data di adozione delle presenti Norme. Tali spazi a diverso uso originario andranno di norma destinati prioritariamente alla realizzazione di autorimesse pertinenziali fino al raggiungimento delle dotazioni per queste previste, e ad altri spazi accessori dell'uso principale.
4. Modalità di attuazione: strumento attuativo diretto.
5. Attività agrituristiche (uso d3). L'uso d3 è ammesso esclusivamente per CD di edifici o parti di edifici preesistenti. Qualora vengano destinati ad uso d3 immobili o vani precedentemente abitativi (usi a1 o d1) facenti parte dell'unità agricola, è esclusa la possibilità di richiedere interventi di NC o AM per l'uso d1 nella medesima unità agricola.
6. Interventi di valorizzazione ambientale connessi ai cambi d'uso. I CD da usi 'd' ad usi extragricoli dovranno essere accompagnati da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree scoperte, ivi compresi gli eventuali percorsi di raccordo alla viabilità pubblica o vicinale. Gli interventi dovranno tendere ad assicurare la necessaria igienizzazione degli scarichi e ad aumentare la biomassa vegetale in tali aree attraverso l'impianto di specie arboree ed arbustive con spiccate caratteristiche autoctone e con una distribuzione idonea a richiamare le caratteristiche principali del paesaggio agrario: tratti di alberata o piantata, siepi, boschetti, verde di ripa. La scelta della specie e delle tipologie di impianto dovrà tenere conto delle differenti caratteristiche pedoclimatiche e morfologiche.
7. Vincolo di inedificabilità. Il cambio di destinazione verso usi extragricoli di edifici asserviti ad unità poderali agricole al 18/02/1995, anche se effettuato senza interventi edilizi, esclude che nella medesima unità poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi. Tale vincolo di inedificabilità si determina anche in relazione ad edifici rientranti nella medesima casistica ed eventualmente ricompresi in zona B6, di cui all'Art. 5.2.2. I vincoli di cui al presente comma andranno registrati alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
8. Iscrizione al catasto - Per tutti gli interventi che riguardano o prevedono usi diversi dagli usi 'd' si richiede che l'unità immobiliare o l'unità edilizia sia accatastata al Catasto Fabbricati (ex N.C.E.U.) o venga riaccatastata contestualmente all'intervento, insieme con una sua specifica area di pertinenza.
9. Aree a speciali prescrizioni. Nell'area compresa in zona E2 e contrassegnata col numero 1 nelle planimetrie di P.R.G. (Monte Gallero), si applicano le seguenti disposizioni, in luogo di quelle di cui ai commi 1° e 4° del presente articolo:
sono ammessi esclusivamente interventi di MO, MS, D, RI. La ricostruzione della SC esistente dovrà essere articolata in più unità edilizie di carattere uni-bifamiliare, in numero complessivo non superiore a quattro e su lotti di SF non inferiore a mq. 2000, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 2.1.7;1. Interventi ammessi: negli edifici vincolati ai sensi del precedente Art. 2.1.13, sono ammessi gli interventi MO, MS, RS, RC, RE, nei limiti e con le modalità definiti in detto articolo e nelle planimetrie di P.R.G..Hmax e Hfmax del fronte a valle degli edifici ricostruiti, misurato all'intersezione col piano naturale di campagna, non superiore a mq. 7,0;
SP non inferiore al 60% di SF;
almeno il 50% dell'area scoperta complessiva dovrà essere oggetto di rimboschimento con essenze d'alto fusto, da concentrarsi in particolare in corrispondenza della linea di crinale;
gli interventi sono attuabili previo progetto unitario di coordinamento esteso all'intero perimetro individuato nelle planimetria di P.R.G. e atto unilaterale d'obbligo concernente l'insieme delle sistemazioni da effettuarsi.
Art. 5.1.3 - Interventi di recupero e di cambio d'uso di edifici soggetti a vincoli conservativi
2. Cambio d'uso: gli interventi di CD sono ammessi in tutti i casi individuati con X oppure O nella precedente tabella. Il CD verso l'uso d3 è ammesso esclusivamente alle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo precedente.
3. Il cambio d'uso da usi "d" ad altri usi ammessi dovrà essere accompagnato dalla demolizione senza ricostruzione di ogni tipo di tettoia, baracca, altri manufatti precari, proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.
4. Modalità di attuazione: strumento attuativo diretto.
5. Attività agrituristiche (uso d3). L'uso d3 è ammesso esclusivamente per CD di edifici o parti di edifici preesistenti. Qualora vengano destinati ad uso d3 immobili o vani precedentemente abitativi (usi a1 o d1) facenti parte dell'unità agricola, è esclusa la possibilità di richiedere interventi di NC o AM per l'uso d1 nella medesima unità agricola.
6. Interventi di valorizzazione ambientale connessi ai cambi d'uso. I CD da usi 'd' ad usi extragricoli dovranno essere accompagnati da un progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree scoperte, ivi compresi gli eventuali percorsi di raccordo alla viabilità pubblica o vicinale. Il progetto dovrà tendere ad assicurare la necessaria igienizzazione degli scarichi e ad aumentare la biomassa vegetale in tali aree attraverso l'impianto di specie arboree ed arbustive con spiccate caratteristiche autoctone e con una distribuzione idonea a richiamare le caratteristiche principali del paesaggio agrario: tratti di alberata o piantata, siepi, boschetti, verde di ripa. La scelta della specie e delle tipologie di impianto dovrà tenere conto delle differenti caratteristiche pedoclimatiche e morfologiche.
7. Vincolo di inedificabilità. Il cambio di destinazione verso usi extragricoli di edifici asserviti ad unità poderali agricole al 18/02/1995, anche se effettuato senza interventi edilizi, esclude che nella medesima unità poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi. Tale vincolo di inedificabilità si determina anche in relazione ad edifici rientranti nella medesima casistica ed eventualmente ricompresi in zona B6, di cui all'Art. 5.2.2. I vincoli di cui al presente comma andranno registrati alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
8. Iscrizione al Catasto. Per tutti gli interventi che riguardano o prevedono usi diversi dagli usi 'd' si richiede che l'unità immobiliare o l'unità edilizia sia accatastata al Catasto Fabbricati (ex N.C.E.U.) o venga riaccatastata contestualmente all'intervento, insieme con una sua specifica area di pertinenza.
1. In tutta le zone agricole sono ammessi interventi NC, AM, RI per:Art. 5.1.4 - Interventi di NC, AM, RI di infrastrutture
- reti tecnologiche (uso f1.1);2. Gli interventi riguardanti linee ed impianti elettrici sono soggetti al rispetto della legislazione vigente in materia: in particolare il D.P.C.M. 23/4/1992 e la l.r. 22/2/1993 n. 10.- impianti di trasmissione via etere (uso f1.3);
- strade e spazi di sosta, percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi di arredo o protezione stradale (uso f2.2).
3. Le eventuali nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,0, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra.
4. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, salvo particolari esigenze di movimento di autoveicoli pesanti.
5. Modalità di attuazione degli interventi: strumento attuativo diretto.
1. Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo e dei corpi idrici, le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili.Art. 5.1.5 - Interventi di modificazione morfologica del suolo e dei corpi idrici (MM)
2. Tali interventi sono sottoposti ad autorizzazione, salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Nei casi elencati dal D.M. 11.03.88, gli interventi devono essere corredati della specifica relazione geologica e geotecnica.
1. Le possibilità di costruire edifici destinati ad usi "d" (funzioni agricole) si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi d1, d2.1, d2.2, d2.3 e d4 sono riferite, ciascuna, all'unità agricola, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della SC di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, destinati ad usi "d" ed "a1".Art. 5.1.6 - Disposizioni generali per gli interventi di NC, AM, RI per usi "d" (funzioni agricole)
2. Ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di adozione del P.R.G. '85 è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio della licenza o concessione, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio di ulteriori concessioni solo congiuntamente all'edificio.
3. Nei nuovi interventi di NC, AM, RI il rilascio della concessione è subordinato alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciate concessioni per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la SC degli edifici già concessi.
4. L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso un atto unilaterale di obbligo corredato delle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
5. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie, alla domanda di concessione deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di adozione del P.R.G. '85 al momento della richiesta. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:
a) lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di adozione del P.R.G. '85 in termini di terreni ed edifici;1. Ammissibilità degli interventi. Ferme restando le possibilità di intervento AM e RI in tutte le zone E, per gli interventi NC per l'uso d1 valgono le seguenti disposizioni:b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di NC, AM, RI e relativi terreni asserviti;
c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere.
Art. 5.1.7 - Interventi di NC, AM, RI per uso d1 (abitazioni per Imprenditori Agricoli a Titolo Principale - IATP)
- nelle zone E1 ed E2, nonché nelle zone E3 poste a monte dell'autostrada, tali interventi sono ammessi in unità fondiarie agricole di superficie totale non inferiore a 10 ha, preesistenti all'adozione del P.R.G. '85, nonché in quelle di superficie totale parimenti non inferiore a 10 ha derivanti da suddivisione dell'unità fondiaria agricola preesistente in non più di due unità effettuata anche successivamente al P.R.G. '85. Nelle zone E1 e E2 tali interventi sono altresì ammessi in unità fondiarie agricole preesistenti all'adozione del P.R.G. '85, di SAU non inferiore a mq. 20.000, sprovviste di fabbricati abitativi fin da tale data e che non hanno subito in seguito riduzioni della superficie totale;2. Non comportano l'esclusione di una unità agricola dagli interventi ammessi al precedente comma, i seguenti tipi di frazionamenti:- nelle zone E3 poste a mare dell'autostrada ed E4 non sono ammessi interventi NC.
frazionamenti conseguenti ad espropri per pubblica utilità o a previsioni di nuova urbanizzazione ai sensi del P.R.G.;3. Modalità di attuazione degli interventi:frazionamenti conseguenti a permute di superficie tra aziende confinanti comportanti anche leggeri decrementi di superficie, non superiori al 5%, per una delle aziende interessate.
strumento attuativo diretto.4. Potenzialità edificatoria e parametri d'intervento:
SCmax = Sc esistente, oppure SC max = 250 mq.;5. Norme particolari:Hmax = m. 7,0; nelle aree con pendenza del piano naturale di campagna superiore al 5%: Hmax e Hfmax del fronte a valle, misurato all'intersezione col piano naturale di campagna = m. 7,0.
La SC edificabile si intende comprensiva:
- di quella preesistente nell'ambito dell'unità agricola, avente tipologia originaria abitativa, anche se diversamente utilizzata;Per l’unità fondiaria agricola contrassegnata con il numero 3 negli elaborati di PRG, previa demolizione dell’edificio esistente posto in fregio a Via Grotta , è ammessa la possibilità di ricostruire un nuovo edificio di SC pari a quella esistente.- di quella concessa in precedenza sul medesimo terreno, anche se non facente più parte dell'unità agricola.
la richiesta di concessione può essere presentata esclusivamente da un imprenditore agricolo a titolo principale (IATP);1. Non sono ammessi interventi NC e AM nelle zone E4; è ammesso l'intervento RI in tutte le zone.la richiesta di concessione dovrà essere accompagnata dalla documentazione della esistenza sull'unità agricola di fabbricati con uso d2.1 idonei allo svolgimento dell'attività aziendale prevista oppure dovrà essere contemporaneamente presentata richiesta di concessione per la realizzazione di tali fabbricati.
Art. 5.1.8 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.1 (fabbricati di servizio)
2. Modalità di attuazione degli interventi: di norma strumento attuativo diretto, salvo i casi di seguito previsti.
3. Potenzialità edificatoria e parametri d'intervento:
Per le zone E11. Il presente articolo non riguarda gli allevamenti suini, i quali:Superficie fondiaria minima dell'unità agricola = 2 ha;Per le zone E2SC unitaria = fino ad un massimo di 80 mq. per unità fondiarie agricole con superficie inferiore a 3 ha; per le unità fondiarie agricole con superficie superiore a 3 ha ed inferiore a 10 ha: 80 mq. più 30 mq/ha. per ogni ha. eccedente i 3; per le unità fondiarie agricole superiori ai 10 ha: 290 mq. più 20 mq/ha. per ogni ha. eccedente i 10;
Hmax = 5,5 m., raggiungibile a fronte di documentate esigenze produttive e previa opportuna ubicazione e tipologia esecutiva atte ad assicurarne l'appropriato inserimento nel contesto paesaggistico.
Superficie fondiaria minima dell'unità agricola = 3 ha;Nelle unità agricole comprese in zona E1 o E2 ed aventi superficie compresa fra 0,5 ha. e le soglie minime di cui sopra e sprovviste di fabbricati di servizio, nonché nelle unità agricole comprese in zona E3, esistenti alla data di adozione delle presenti norme, di superficie superiore ai 2 ha e parimenti sprovviste di fabbricati di servizio, è ammessa la realizzazione di una costruzione di non più di mq. 10 di SC, a condizione che essa soddisfi i seguenti requisiti:SC unitaria: fino ad un massimo di 60 mq. per unità fondiaria agricola tra 3 e 5 ha; per le unità fondiarie agricole con superficie superiore a 5 ha ed inferiore a 15 ha: 60 mq. più 15 mq./ha ogni ha. eccedente i 5; per le unità fondiarie agricole superiori ai 15 ha: 210 mq. più 10 mq/ha. per ogni ha eccedente i 15;
Hmax = 5,5 m., raggiungibile a fronte di documentate esigenze produttive e previa opportuna ubicazione e tipologia esecutiva atte ad assicurarne l'appropriato inserimento nel contesto paesaggistico.
sia realizzata in soluzione prefabbricata in legno;Per l’unità fondiaria agricola contrassegnata con il numero 3 è ammessa la costruzione di un accessorio agricolo di SC max 100 mq.abbia un solo accesso, di larghezza atta al passaggio di carri agricoli e chiusura a battenti in legno;
le eventuali aperture illuminanti e ventilanti siano del tipo "luce", di cui al Codice Civile, ed essere sprovviste di chiusure esterne.
Tramite PSA è possibile:
superare il parametro di SC unitaria fino ad un massimo del 50%;superare la SC massima fino ad un massimo di 2000 mq.
Art. 5.1.9 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.2 (fabbricati per le attività zootecniche aziendali)
- se superiori ai 10 capi suini equivalenti non sono ammessi in tutte le zone E;2. Gli interventi per altri tipi di allevamento sono ammessi solo nelle zone E2.- se inferiori ai 10 capi suini equivalenti sono compresi nella destinazione d2.1.
3. Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti di altri animali, non sono cumulabili fra loro sulla medesima superficie fondiaria.
4. Modalità di attuazione degli interventi:
gli interventi sono ammessi previa effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari ad ottenere l'autorizzazione allo stoccaggio e allo smaltimento delle deiezioni animali secondo la legislazione in vigore al momento della richiesta di concessione..5. Indici e parametri d'intervento perallevamenti bovini:
Sup. fondiaria minima dell'unità agricola: 15 ha;6. Indici e parametri d'intervento peraltri allevamenti (equini, avicoli, ecc):SC unitaria = 100 mq ad ha;
SC massima = 2000mq;
H massima = 4,5 m.
SC massima e SC unitaria sono quantità di riferimento valide anche per i CD ammissibili ai sensi del precedente Art. 5.1.2;
tramite P.S.A. è ammesso derogare dai parametri SC unitaria e SC massima di cui sopra.
Sup. fondiaria minima dell'unità agricola: 10 ha;7. Distanze:SC unitaria = 800 mq. più 60 mq/ha per gli ettari dall'11° in poi;
SCmax e SC unitaria sono quantità di riferimento valide anche per i CD ammissibili ai sensi del precedente Art. 5.1.2;
tramite P.S.A. è ammesso derogare dai parametri SC unitaria e SC massima di cui sopra.
Distanza minima dai confini di proprietà: 20 m;Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 100 m (anche nel caso di CD);
Distanza minima dal perimetro del Territorio Urbanizzato, ovvero da zone urbane di nuovo impianto con destinazione prevalentemente residenziale: 200 m (anche nel caso di CD).
Art. 5.1.10 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.3 (fabbricati per le attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione condizionata dei prodotti agricoli aziendali)
1. Non sono ammessi interventi NC e AM nelle zona E3 ed E4; è ammesso l'intervento RI in tutte le zone.
2. Modalità di attuazione degli interventi: P.S.A. per interventi NC e AM; strumento attuativo diretto per interventi RI.
3. Indici e parametri d'intervento:
superficie fondiaria minima dell'unità agricola: 3 ha se l'UA ricade nella zona E1, 5 ha se ricade nella zona E2;1. Gli interventi di cui al presente articolo non sono ammessi nelle aree soggette a tutela di cui al Titolo 2 e nelle zone E3 ed E4.SC unitaria = 30 mq/ha;
Sono comunque fatte salve le previsioni dei PSA in corso di approvazione alla data di adozione delle presenti norme.
Art. 5.1.11 - Interventi di NC, AM, RI per uso d2.4 (serre fisse)
2. Modalità di attuazione: di norma strumento attuativo diretto, salvo i casi di seguito previsti.
3. Indici e parametri d'intervento:
Superficie fondiaria minima dell'unità agricola: 1 ha;4. Nell'unità fondiaria E2 contrassegnata col numero 2 nelle planimetrie di PRG valgono le seguenti disposizioni:SC unitaria = 0,4 mq/mq;
Tramite PSA è possibile:
superare il parametro di SC unitaria del 20%;
superare la SC massima.
possibilità di realizzare serre secondo l'indice di sui sopra, senza soglia massima di intervento;possibilità di realizzare, in aggiunta, capannone di stivaggio piante per una SCmax di mq 1500;
possibilità di realizzare abitazioni fino a mq 250 mq di SC e uffici fino a mq 100, compresa la SC esistente.
1. Non sono ammessi interventi nelle zone E3 ed E4.
2. Modalità di attuazione: strumento attuativo diretto.
3. Indici e parametri d'intervento:
SCmax = SC esistente;1. Previo Accordo di Programma con la Provincia di Rimini, entro le zone E3 ubicate entro l'ambito morfologico di pianura sono altresì effettuabili interventi che rispettino le seguenti disposizioni:Hmax = H esistente o H max = m. 4,5.
Art. 5.1.13 - Particolari disposizioni per le zone E3
Usi ammessi:
- b4.2, b4.3, b4.4, b5, f1.1, f2.2, f2.4;Indici e parametri d'intervento:- b2.7, in forma strettamente accessoria agli altri usi, e per una SC in ogni caso non superiore al 10% della SC totale;
- altri usi esistenti, limitatamente alla SC da essi interessata alla data di adozione delle presenti Norme.
- UT = 0,05 mq/mq, oltre alla SC esistente;Tipi d'intervento ammessi:
- tutti.
Spazi per servizi pubblici e sociali. E' prescritta la cessione gratuita di uno standard di parcheggi pubblici P1 per almeno l'80% della SC realizzabile. E' altresì prescritta la cessione gratuita di una quota di zone G6 o F6 individuate nelle planimetrie di P.R.G., ovvero di una quota di verde pubblico ricavata all'interno del perimetro del comparto, pari ad almeno il 30% della ST del comparto. L'eventuale quota di verde pubblico ricavata all'interno del comparto dovrà essere di forma compatta ed attigua a zone G6 o F6 esterne al comparto.Modalità di attuazione degli interventi:In sede di convenzione saranno inoltre definiti gli oneri posti a carico del comparto per la realizzazione o sistemazione dei percorsi ambientali pedonali e ciclabili previsti o da prevedersi con appositi progetti entro le zone F6.
Requisiti morfologici e ambientali. E' prescritta la conservazione degli elementi residui del paesaggio agrario tradizionale, quali fossi, siepi, viabilità minore e relativa vegetazione complementare, filari arborei e impianti colturali caratteristici, ecc. Di tali elementi dovrà essere curata anche la valorizzazione quali componenti di pregio del paesaggio periurbano, nel quadro di un apposito studio di impatto paesaggistico e ambientale da prodursi congiuntamente allo strumento attuativo del comparto.
L'edificazione andrà quanto più possibile realizzata in vicinanza a nuclei o edifici esistenti; le relative caratteristiche tipologiche e morfologiche dovranno tendere ad un armonico inserimento nel paesaggio extraurbano.
Le sistemazioni a terra dovranno contenere una significativa presenza di alberature d'alto fusto. Le recinzioni andranno realizzate in siepe viva, con eventuale rete metallica all'interno dell'area di intervento.
strumento urbanistico attuativo relativo a una ST di almeno mq. 50.000 in forma accorpata, o suddivisi soltanto da strade o corsi d'acqua. La realizzazione delle previsioni del piano attuativo è subordinata alla verifica del non aggravio, per effetto delle medesime previsioni, delle condizioni di mobilità lungo la rete infrastrutturale esterna di adduzione al comparto, o alla contestuale realizzazione dei necessari interventi di adeguamento di detta rete infrastrutturale. A tal fine il piano attuativo dovrà essere corredato di apposito studio. Nel caso venga insediato l'uso b4.3, lo strumento urbanistico attuativo dovrà altresì perseguire le finalità di cui all'Art. 1.6.1.. In sede di Accordo di Programma, nel caso venga insediato l’uso b4.3 dovranno essere applicate le disposizioni di cui all’art. 45 delle Norme del P.T.C.P..1. Sulle unità edilizie esistenti per servizi pubblici e sociali di base sono ammessi gli usi b5.1 e b5.2 e sono attuabili, mediante strumento attuativo diretto, interventi MO, MS, RC, RE.
Art. 5.1.14 - Unità edilizie esistenti per servizi pubblici e sociali di base
1. In relazione alle loro caratteristiche specifiche e alle opzioni progettuali del P.R.G., le zone extraurbane non agricole sono così suddivise:Art. 5.2.1 - Articolazione delle zone
1) B6/Nuclei residenziali sparsi (zona omogenea B l..r. 47/78);
2) D8 - Zone per atrezzature sportive, ricreative e ricettive in ambito extraurbano (zona omogenea D l.r. 47/78);1. Usi ammessi:3) D9/zone extraurbane per insediamenti artigianali (zona omogenea D l.r. 47/78);
4) F4/zone per attrezzature cimiteriali (zona omogenea F.l.r. 47/78);
5) F5/Zona a parco dell'arenile (zona omogenea F l.r. 47/78)
6) F6/Zona a parco territoriale (zona omogenea F l.r. 47/78)
Art. 5.2.2 - B6/Nuclei residenziali sparsi
a1, b2.1, b2.7, b3.1, b3.3, b5, d3;2. Indici e parametri di intervento:altri usi esistenti alla data di adozione delle presenti Norme, limitatamente alla rispettiva capacità insediativa esistente;
non è comunque ammessa la riduzione della capacità insediativa esistente degli usi b5.
SCmax = SC esistente, oppure SCmax = mq 200 per ciascuna unità edilizia esistente ad usi "a" o "b", con esclusione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, di cui va comunque attuata la demolizione denza ricostruzione. In caso di CD verso gli usi a1, b2.1, b2.7, d3, la SC di edifici con tipologia per usi produttivi (capannoni e simili) e di SC superiore a mq. 150, è da considerare solo per il 50% o fino a mq 150; la parte eccedente andrà demolita;3. Tipi di intervento ammessi:nelle zone B6 in località Casette, contigue al comparto C2-25: UFmax = 0,5 mq/mq.;
SP: almeno pari a quella esistente, salvo la zona B6 Casette di cui al punto precedente;
Hmax = H esistente o Hmax = m. 7,5, ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 2.1.13.
nell'ambito dei nuclei individuati come "ghetti" nelle apposite planimetrie, per le unità edilizie non comprese nelle categorie di tutela A1 e A2.1 sono ammessi interventi di AM fino al raggiungimento di una SC max = mq. 120, compresa la SC esistente, purché gli ampliamenti verticali rispettino la sagoma dell'edificio e le norme relative alle distanze, e quelli orizzontali, da realizzarsi in continuità con il fabbricato esistente, ne rispettino le altezze (salvo adeguamenti igienici) e la forma e pendenza dei tetti. In relazione alle unità edilizie comprese nelle categorie di tutela A1, A2.1, A2.2, A2.3 entro i medesimi "ghetti", è altresì ammessa la costruzione di un nuovo edificio di SCmax = mq. 180 su area inedificata compresa entro il perimetro di zona B6, previa cessione gratuita dell'unità edilizia tutelata e di tutte le unità immobiliari della medesima proprietà proponente presenti nel ghetto all'Amministrazione Comunale, che potrà disporne per usi pubblici o sociali, o cederla, a titolo oneroso, per adeguamenti funzionali delle unità edilizie limitrofe o per usi turistici. Il nuovo edificio non potrà superare H max = m. 7,0 e dovrà essere ubitato in modo da minimizzare le interferenze con le visuali dell'insediamento esistente dallo spazio pubblico circostante, collocandosi entro le unità di intervento B6 specificamente individuate nella planimetria "Ghetti".
MO, MS, RCA, RCB, RT, RE, RI, D, CD, nonché AM e NC nei limiti di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 2.1.13 e quelle di cui al medesimo precedente comma relativamente a tettoie, baracche e simili.4. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto o strumento urbanistico attuativo.5. Requisiti ambientali. Gli interventi diversi da MO e MS, ivi compresi i CD anche senza opere, dovranno essere accompagnati da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree scoperte, ivi compresi gli eventuali percorsi di raccordo alla viabilità pubblica o vicinale. Gli interventi dovranno tendere ad assicurare la necessaria igienizzazione degli scarichi e ad aumentare la biomassa vegetale in tali aree attraverso l'impianto di specie arboree ed arbustive con spiccate caratteristiche autoctone. La scelta della specie e delle tipologie di impianto dovrà tenere conto delle differenti caratteristiche pedoclimatiche e morfologiche, oltre che del contesto paesaggistico di tipo extraurbano in cui le aree si collocano.
6. Vincolo di inedificabilità. Il cambio di destinazione di edifici asserviti ad unità poderali agricole ed eventualmente ricompresi dal P.R.G. nella in zona B6, comporta il vincolo di inedificabilità poderale agricola, nei limiti e alle condizioni di cui all'Art. 5.1.2.
1. La disciplina d'uso e d'intervento delle zone D8 è definita attraverso schede relative ai singoli settori individuati con numerazione progressiva delle planimetrie di P.R.G..Art. 5.2.3 - D8/Zone per attrezzature ricreative e ricettive in ambito extraurbano
2. Settore D8/1
Usi ammessi:
b4.4, b5.4, f1.1, f2.2, f2.4, f8;Indici e parametri d'intervento:b2.7 e b4.3, purché in forma non prevalente;
e1, limitatamente alle quote esistenti.
UT = 0,05 mq./mq., oltre alla SC esistente;Tipi d'intervento ammessi:
tutti.Modalità di attuazione degli interventi:Spazi per servizi pubblici e sociali. Gli spazi per servizi pubblici e sociali indicati dalle planimetrie di P.R.G. all'interno del comparto sono da utilizzarsi e sistemarsi nei limiti definiti dalle presenti Norme per le zone corrispondenti alle sigle indicate all'interno del comparto e dalla planimetria "Sistema dei servizi e della mobilità". Qualora inferiori, gli spazi individuati nelle planimetrie di P.R.G. andranno incrementati nella misura necessaria al raggiungimento di una dotazione di verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici pari ad almeno, rispettivamente, il 60% e il 40% della SC ammessa, da raddoppiarsi per la SC interessata dall'uso b4.3.
In sede di pianificazione attuativa, tali spazi possono subire variazioni di destinazione, entro la casistica riferita ai servizi pubblici e sociali, e di conformazione, ferma restandone la quantità complessiva.
Gli eventuali parcheggi pubblici P1 da prevedersi in aggiunta andranno ubicati in opportuna vicinanza alle attività da servire.
Requisiti morfologici e ambientali. La nuova edificazione andrà localizzata nei settori esterni al perimetro della "prima quinta collinare".
Le sistemazioni a terra dovranno prevedere una significativa presenza di alberature d'alto fusto. Le recinzioni andranno realizzate in siepe viva, con eventuale rete metallica all'interno dell'area.
strumento urbanistico attuativo, con le finalità di cui all'Art. 1.6.1 nel caso venga insediato l'uso b4.3. L’insediamento di usi b4.3 non esistenti è consentito previo Accordo di Programma tra Provincia e Comune ovvero tramite specifica Variante applicando le disposizioni dell’art. 45 delle Norme del P.T.C.P..3. Settore D8/2
Valgono tutte le disposizioni del vigente strumento attuativo.
4. Settore D8/3
Usi ammessi:
- b2.7, b4.2, b4.3, b4.4, b5, f1.1, f2.2, f2.4;Indici e parametri d'intervento:- altri usi esistenti, limitatamente alla SC da essi interessata alla data di adozione delle presenti Norme.
- SCmax = SC esistente;Tipi d'intervento ammessi:
- tutti.Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto, strumento urbanistico attuativo, con le finalità di cui all'Art. 1.6.1 nel caso venga insediato l'uso b4.3. L’insediamento di usi b4.3 non esistenti è consentito previo Accordo di Programma tra Provincia e Comune ovvero tramite specifica Variante applicando le disposizioni dell’art. 45 delle Norme del P.T.C.P..1. Usi ammessi:
Art. 5.2.4 - D9/Zone extraurbane prevalentemente manifatturiere e per depositi
c1 e c2, con esclusione delle "industrie insalubri" di 1^ e 2^ classe di cui alla legislazione in materia; b2.5;2. Indici e parametri d'intervento:altri usi esistenti, limitatamente alla SC da essi interessata alla data di adozione delle presenti norme;
nelle aree contrassegnate col numero 1 nelle planimetrie di P.R.G.: solo usi esistenti alla data di adozione delle presenti Norme.
UFmax = UF esistente;3. Tipi d'intervento ammessi:
tutti, escluso RU, NC. Nel caso di intervento di RE la SC potrà essere incrementata delle quote necessarie al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nelle quantità richieste e prescritte dai competenti organi.4. Requisiti ambientali. Negli interventi NC, RE, RI, è prescritta la formazione di adeguate barriere vegetali con essenze arboree e arbustive autoctone, atte a mitigare l'impatto visivo delle costruzioni esistenti. É altresì prescritta la necessaria igienizzazione degli scarichi.
5. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto.1. Usi ammessi:
Art. 5.2.5 - F4/Zone per attrezzature cimiteriali
f4.2. Indici e parametri d'intervento:
da definirsi con lo strumento attuativo.3. Tipi d'intervento ammessi:
tutti.4. Modalità di attuazione degli interventi:
strumento attuativo diretto.1. Usi ammessi:
b2.7 e attrezzature in genere per la balneazione, oltre agli usi previsti dallo specifico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.2. Potenzialità edificatoria, parametri e tipi d'intervento ammessi, specifici requisiti morfologici, tipologici e ambientali:
come definiti dallo strumento attuativo, in osservanza dell'Art. 24 delle Norme del P.T.C.P..3. Modalità di attuazione degli interventi:
piano particolareggiato di iniziativa pubblica.1. La zona a parco territoriale comprende le aree perifluviali a più spiccata valenza naturalistica e paesaggistica, e come tali di maggiore interesse per il sistema dei parchi provinciali e regionali.
Art. 5.2.7 - F6/Zona a parco territoriale
2. In attesa della disciplina d'uso e d'intervento da definirsi con il Piano Territoriale del Parco previsto dalla vigente legislazione in materia, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
3. Usi ammessi:
b2.7, b4.2, b5.4, f1.1, f7;4. Potenzialità edificatoria e parametri e d'intervento ammessi:altri usi esistenti, limitatamente alla SC da essi interessata alla data di adozione delle presenti Norme.
SCmax = SC esistente;5. Tipi d'intervento ammessi:altri parametri: da definirsi con lo strumento attuativo.
MO, MS, RS, RC, RE, D, CD.6. Requisiti tipologici o ambientali. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo 2, vanno osservate le seguenti ulteriori disposizioni:
- va esclusa ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli, salvo quelle riconducibili agli usi f1.1 e f7;7. Spazi pubblici del parco. Gli spazi pubblici o d'uso pubblico da acquisirsi da parte dell'Amministrazione Comunale saranno individuati dallo strumento attuativo.- gli interventi per l'uso f7 dovranno privilegiare, ove possibile in rapporto alle opere da eseguirsi, le soluzioni di ingegneria naturalistica e/o soluzioni e materiali di tipo tradizionale;
- è ammessa la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, che dovranno essere contenuti allo stretto necessario per una fruizione pubblica non intensiva ed essere realizzati con il ricorso a soluzioni e materiali di massima compatibilità ambientale;
- l'utilizzazione agricola del suolo dovrà esplicarsi nel rispetto degli impianti e delle sistemazioni produttive tradizionali (filari di vite, reticolo dei fossati, ecc.) e tendere al massimo contenimento dell'impiego di fertilizzanti chimici e antiparassitari.
8. Modalità di attuazione degli interventi:
- strumento urbanistico attuativo, tranne che per interventi MO e MS.