TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI


Capo 1.1 - Finalità ed effetti della variante

Art. 1.1.1 - Finalità, campo di applicazione ed effetti della Variante Generale al Piano Regolatore Generale

1. La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale disciplina le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno dell'intero territorio comunale ed è elaborata ai sensi della legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n. 47/78 e n. 23/80, nel rispetto delle altre norme legislative pertinenti.

2. L'approvazione della Variante Generale comporta l'abrogazione e sostituzione delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale e sue successive varianti.

3. La presente Variante Generale verrà in seguito indicata con la sigla P.R.G.; il Piano Regolatore Generale e sue successive varianti precedenti la presente Variante Generale sarà indicato come P.R.G. 84.

 
Art. 1.1.2 - Elaborati costitutivi del P.R.G.

1. Sono elaborati costitutivi del P.R.G.:

a) le presenti Norme di Attuazione;

b) le seguenti planimetrie di progetto:

- n. 1 / "Sintesi schematica delle previsioni", in scala 1:10.000;

- n. 2a / "Azzonamento generale - Settore nord", in scala 1:5000;

- n. 2b / "Azzonamento generale - Settore sud", in scala 1:5000;

- n. 3a / "Tutele e Rispetti - Territorio Urbanizzato/Settore nord", in scala 1:5000;

- n. 3b / "Tutele e Rispetti - Territorio Urbanizzato/Settore sud", in scala 1:5000;

- n. 4a / "Azzonamento - Misano Mare/Portoverde/Belvedere", in scala 1:2000;

- n. 4b / "Azzonamento - Santamonica", in scala 1:2000;

- n. 4c / "Azzonamento - Cella", in scala 1:2000;

- n. 4d / "Azzonamento - Misano Monte", in scala 1:2000;

- n. 4e / "Azzonamento - Scacciano", in scala 1:2000;

- n. 4f / "Azzonamento: Villaggio Argentina", in scala 1:2000;

- n. 5 / "Centri e nuclei Storici " in scala 1:1000;

- n. 6 / "Ghetti", in scala 1:1000;

- n. 7 / "Sistema dei servizi e della mobilità", in scala 1:5000.

c) la Relazione Illustrativa;

d) la Relazione Geologica e relativi allegati cartografici;

e) l'Allegato A / Proposte di variante cartografica al P.T.P.R..

2. Le previsioni delle planimetrie "Tutele e Rispetti/Territorio Urbanizzato" prevalgono su quelle delle altre planimetrie di progetto, fatta eccezione per quelle in scala 1:1000.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma precedente, in caso di non corrispondenza fra planimetrie in scala diversa valgono le previsioni delle planimetrie a rapporti maggiori.

4. Le previsioni della planimetria "Sistema dei servizi e della mobilità" hanno valore prescrittivo in quanto espressamente richiamate nei successivi articoli.

5. In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e le presenti Norme, le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

 
Art. 1.1.3 - Lettura delle simbologie grafiche

1. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici delle zone rappresentate nelle planimetrie di P.R.G., le dimensioni vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone.

2. Qualora un limite di zona si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie di P.R.G. riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita le zone, mentre il limite tracciato accanto vale solo a ricordare che una ulteriore delimitazione coincide con quella di zona.

3. Il perimetro dei comparti di attuazione, di cui al seguente Art. 1.3.1, si deve sempre intendere concidente con il primo segno grafico continuo esterno al perimetro del comparto.

4. La cartografia del P.R.G. costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie del P.R.G. stesso, riportate nella relativa legenda; per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (aerofogrammetriche o catastali), il P.R.G. non costituisce certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, nè della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
 
 

Art. 1.1.4 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

1. Oltre alle prescrizioni delle presenti Norme, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno del territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

2. In caso di contrasto o di semplice difformità definitoria fra le presenti Norme e quelle del Regolamento Edilizio, prevalgono le presenti Norme, ferma restando la facoltà del Regolamento Edilizio di dettare disposizioni per il rilascio di concessioni in deroga alle medesime presenti Norme nei casi consentiti dalla legge.

3. Relativamente agli interventi per attività commerciali e ai pubblici esercizi, vanno rispettate le prescrizioni di cui ai relativi piani comunali redatti ai sensi della legislazione in materia, ivi comprese quelle volte a limitare e specificare le tipologie commerciali ammesse nell'ambito degli insediamenti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal presente P.R.G..

4. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla legislazione regionale.

5. Gli strumenti urbanistici attuativi (P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati e Piani di Recupero) vigenti o autorizzati alla data di adozione del P.R.G., sono a tutti gli effetti attuabili per la durata prevista dalla legislazione in materia o dalle rispettive convenzioni.

6. In caso di previsioni del P.R.G. difformi rispetto ai contenuti di detti strumenti attuativi, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del periodo di validità di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti, salvo diverse specifiche disposizioni delle presenti Norme.

7. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno degli strumenti attuativi preventivi, il P.R.G. ne può prevedere, in taluni casi, un utilizzo diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro ruolo di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del P.R.G. prevalgono su quelle degli strumenti attuativi in oggetto.

8. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati all'interno del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.

 
Art. 1.1.5 - Concessioni e costruzioni preesistenti in contrasto con il P.R.G.

1. Le concessioni od autorizzazioni per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del P.R.G., anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purchè i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge.

2. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal P.R.G., in mancanza di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè ad interventi per opere interne ai sensi dell'art. 26 della legge 28.2.1985, n. 47.

 
 
 
Capo 1.2 - P.R.G. e trasformazioni del territorio

Art. 1.2.1 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa o autorizzata se si verificano tutte le seguenti condizioni:

che il progetto sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal P.R.G.;

che l'intervento rientri nelle previsioni di attuazione del P.R.G. definite dal Programma Pluriennale di Attuazione o nella casistica di deroga a tali previsioni stabilita dalle vigenti leggi in materia;

che il terreno sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 1.2.2.. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte, deve esistere l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, ovvero, qualora le suddette opere vengano eseguite a cura del Comune, il concessionario deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi:

· in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento urbanistico attuativo;

· nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto.

2. Nei casi previsti dalle presenti Norme è inoltre richiesto che risulti approvato lo strumento urbanistico attuativo al cui interno sia eventualmente contenuto l'intervento oggetto di richiesta di concessione o autorizzazione.
 
Art. 1.2.2 - Opere di urbanizzazione
1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
le strade e gli spazi di sosta e parcheggio pubblico;
le reti fognanti e gli impianti di depurazione;

il sistema di distribuzione dell'acqua;

il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;

la pubblica illuminazione;

il verde attrezzato;

gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al servizio diretto dell'insediamento.

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
gli asili nido e le scuole materne;

le scuole dell'obbligo;

i mercati di quartiere;

le delegazioni comunali;

le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;

i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;

gli spazi pubblici a parco e per lo sport;

i parcheggi pubblici.

3. Sono opere di urbanizzazione generale gli allacciamenti ai pubblici servizi e le infrastrutture indotte a carattere generale.

4. Le norme di cui ai Titoli 3, 4 e 5 stabiliscono i rapporti tra gli spazi da destinare agli insediamenti di vario tipo e gli spazi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 
 
 
Capo 1.3 - Indici e parametri e relativa applicazione
Art. 1.3.1 - Indici e parametri urbanistici
1. L'urbanizzazione e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici e parametri, oltre che da quelli definiti dal Regolamento Edilizio:
Superficie territoriale = ST: è la porzione di territorio comprendente sia le aree di pertinenza degli edifici (Superficie fondiaria) che le aree per le opere di urbanizzazione. Sulla ST si applicano gli indici territoriali IT e UT che determinano la massima quantità di edificazione ammissibile.

Superficie fondiaria = SF: è la superficie di pertinenza degli edifici esistenti o futuri al netto delle aree da riservare, in base alle presenti norme, alle opere di urbanizzazione. Sulla superficie fondiaria si applicano gli indici fondiari IF e UF che determinano la quantità massima di edificazione ammissibile.

Indice di utilizzazione territoriale = UT: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC edificabile o edificata e la relativa superficie territoriale (ST).

Indice di fabbricabilità territoriale = IT: rappresenta il rapporto in mc/mq fra il volume dell'involucro (VI) edificabile o edificato e la relativa superficie territoriale (ST).

Indice di utilizzazione fondiaria = UF: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la SC edificabile o edificata e la relativa superficie fondiaria (SF).

Indice di fabbricabilità fondiaria = IF: rappresenta il rapporto in mc/mq fra il volume dell'involucro (VI) edificabile o edificato e la relativa superficie fondiaria (SF).

Unità minima di intervento = SM: è la superficie minima che può formare oggetto di intervento edilizio.

Comparto di attuazione: rappresenta la minima entità territoriale interessabile da uno strumento urbanistico attuativo o da un progetto unitario di coordinamento.

Area di concentrazione dell’edificazione = ACE: rappresenta, all’interno di un comparto di attuazione, l’area entro la quale va obbligatoriamente concentrata la potenzialità edificatoria riferita all’intero comparto di attuazione. Essa può comprendere, oltre alla SF, anche superfici afferenti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Carico urbanistico = CU: si definisce carico urbanistico di un'insediamento, l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e in ordine alla dotazione di parcheggi privati; tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dall'insieme degli standard per opere di urbanizzazione e per parcheggi privati richiesti ai sensi del P.R.G. e della legislazione in materia in base alle dimensioni ed alla natura delle attività esistenti o previste nell'insediamento stesso.

Potenzialità edificatoria = PE: si definisce potenzialità edificatoria di un'area la quantità edilizia massima, espressa in mq. di superficie complessiva SC, consentita dalla completa applicazione degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi previsti per quell'area dagli strumenti urbanistici vigenti, e definiti come nel Regolamento Edilizio.

Capacità insediativa = CI: si definisce capacità insediativa la quota di superficie complesiva SC riservata ad uno specifico uso, di cui al seguente Artt. 1.6.1.

Capacità ricettiva = CR: si definisce capacità ricettiva degli alberghi, delle colonie, delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, dei campeggi e villaggi turistici, di cui al seguente Capo 1.6, il numero di posti letto attribuibili ufficialmente a ciascuna di tali attrezzature, calcolati in applicazione delle normative vigenti in materia.

 

Art. 1.3.2 - Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento

1. L'avvenuta utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie fondaria sulla base di un atto autorizzativo (licenza o concessione), implica che in ogni richiesta successiva di altre concessioni di nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, si deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato.

2. In assenza di atti autorizzativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi delle presenti Norme e del Regolamento Edilizio, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto di intervento edilizio.

3. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato, concesso o condonato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente quella di introduzione del sistema autorizzativo.

 
 
 
Capo 1.4 - Attuazione del P.R.G.
Art. 1.4.1 - Modalità di attuazione del P.R.G.
1. Il P.R.G. si attua sulla base della programmazione temporale degli interventi contenuta nei Programmi Pluriennali di Attuazione, di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 e alla legge regionale 12.1.1978 n. 2 e successive modificazioni, per mezzo di strumenti urbanistici attuativi, di cui all'Art. 1.4.2., e di strumenti attuativi diretti, di cui all'Art. 1.4.3.
 
Art. 1.4.2 -Strumenti urbanistici attuativi
1. Gli strumenti urbanistici attuativi, sulla base della progettazione urbanistica generale del P.R.G., definiscono la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione edilizia delle opere.

2. La realizzazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici attuativi approvati è soggetta alla concessione o autorizzazione edilizia, nelle forme previste all'Art. 1.4.3..

3. Sono strumenti urbanistici attuativi (ovvero Piani urbanistici attuativi):

i Piani particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata (P.P.) di cui ai Titolo V e VII della l.r. 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni;

i Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e alla legge 18/4/62 n. 167 e successive modificazioni;

i Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (P.I.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e all'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 e successive modificazioni;

i Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (P.d.R.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457;

i Programmi integrati di intervento di cui alla legge 17/2/1992 n. 179 e alla l.r. 30/1/95 n. 6 e successive modificazioni;

i Programmi di recupero urbano di cui alla legge 4/12/1993 n. 493 e successive modificazioni;

i Piani di sviluppo aziendali o interaziendali (P.S.A.), di cui all'art. 40 della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni.

4. L'attuazione del P.R.G. a mezzo di strumenti urbanistici attuativi è obbligatoria soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie di P.R.G. o per interventi prefigurati dalle presenti norme. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale intervenire con strumenti urbanistici attuativi, secondo le specifiche finalità dei medesimi, in tutto il territorio comunale. E’ pure facoltà dei soggetti privati proporre strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, secondo le specifiche finalità e limiti di ciascuno di essi, in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 30.01.1995, n. 6.

5. I Piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono attivabili nel rispetto delle condizioni fissate con apposito Regolamento dell'Amministrazione Provinciale, se e in quanto più limitative di quelle fissate dalle presenti Norme.

 
Art. 1.4.3 -Strumenti attuativi diretti
1. Per gli interventi previsti da strumenti attuativi urbanistici preventivi, o per gli interventi per quali, ai sensi delle presenti Norme e delle planimetrie di P.R.G., non è prescritta la formazione di uno strumento urbanistico attuativo, il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti attuativi diretti, che sono:
la concessione onerosa;

la concessione convenzionata;

la concessione gratuita;

l'autorizzazione;

l'asseverazione.

2. In ambiti specifici interessati da una pluralità di interventi da coordinare opportunamente, i singoli progetti saranno inquadrati da un apposito Progetto Unitario, presentato dalle proprietà interessate, la cui approvazione da parte del Sindaco costituisce presupposto necessario per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie delle varie opere.

3. Il perimetro delle aree interessabili da tale Progetto Unitario è di norma individuato nelle planimetrie di P.R.G.; è comunque facoltà del Sindaco richiedere la presentazione di un Progetto Unitario in tutti i casi in cui se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'ordinata attuazione delle previsioni.

 
Art. 1.4.4 - Elementi costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi
1. I Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e quelli iniziativa privata, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, i Piani di recupero di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:
1.1 - schema di convenzione;

1.2 - stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;

1.3 - estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonchè elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;

1.4 - stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;

1.5 - stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli;

1.6 - documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;

1.7 - planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione dei lotti dei comparti di intervento, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal P.R.G., spazi di parcheggio e di sosta pubblici e spazi di parcheggio privati;

1.8 - sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici ad integrazione delle disposizioni del P.R.G.;

1.9 - schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa di massima e con definizione delle modalità di allacciamento ai pubblici servizi (questi ultimi da redigesi a cura delle aziende fornitrici);

1.10 - progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine e delle modalità di allacciamento alla rete pubblica (queste ultime da redigersi a cura della azienda fornitrice di energia elettrica), con relativa previsione di spesa;

1.11 - norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano;

1.12 - relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

1.13 - relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

1.14 - dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato; in area dichiarata sismica.

2. Salvo diversa disposizione di cui ai seguenti Titoli, gli strumenti urbanistici attuativi per nuovi insediamenti devono altresì essere accompagnati da specifici elaborati contenenti i seguenti elementi di analisi delle condizioni ambientali preesistenti e dell'impatto ambientale prodotto:
a) un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata dallo strumento urbanistico attuativo;

b) verifica della capacità dei ricettori naturali o artificiali delle acque bianche in rapporto alla portata di piena e alle nuove impermeabilizzazoni previste. Gli elementi da valutare sono i seguenti:

identificazione dei recettori e del relativo bacino e sottobacino;

calcolo del carico idraulico di ciascun sottobacino sulla base dello stato di fatto (precipitazioni, grado di impermeabilizzazione, coefficiente di deflusso .....);

capacità di portata della sezione terminale del recettore;

verifica delle condizioni di saturazione della portata rispetto all'onda di piena nello stato attuale e nella situazione incrementata del contributo relativo alle impermeabilizzazioni dei nuovi insediamenti;

c) per quanto riguarda la rete fognante e la capacità dell'impianto di depurazione: verifica della potenzialità depurativa dell'impianto di depurazione a cui il nuovo insediamento recapita e verifica della messa in sicurezza degli eventuali sistemi di sollevamento interessati.
3. Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi di cui ai punti 1.6 e 1.14; i programmi integrati d'intervento e i programmi di recupero urbano devono contenere gli elementi previsti dalla specifica legislazione ad essi relativa, nonché quanto previsto al seguente comma 5, 2° capoverso.

4. Lo schema di convenzione di cui al punto 1.1 deve contenere:

i dati dell'intervento, dimensionato in superficie territoriale, superficie lorda edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, numero degli abitanti o degli addetti insediabili, quantificazione e destinazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;

le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;

il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;

gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;

i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonchè delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonchè per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento;

nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;

gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.

5. I Piani di sviluppo aziendale od interaziendale devono essere corredati degli elementi previsti dalle specifiche disposizioni dell'Amministrazione Provinciale. Inoltre tali piani devono essere corredati dagli elementi di cui ai succitati punti 1.5 e 1.9, qualora sia previsto il potenziamento e/o il rifacimento delle forniture pubbliche quali luce, gas, acqua, che richiedono la modifica e/o l'integrazione degli impianti di fornitura.
 
Art. 1.4.5 -Convenzioni speciali
1. Per disciplinare la realizzazione delle opere previste nelle zone omogenee G ed F, di cui ai Titoli successivi, e i relativi criteri di utilizzazione, qualora dette opere vengano realizzate o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, nonchè per regolamentare le eventuali modalità d'uso transitorio delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal fine, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a convenzioni speciali da definire di volta in volta quanto a contenuto particolare e durata.
 
Art. 1.4.6 - Comparti assoggettati ad obbligo di strumento urbanistico attuativo: interventi ammessi in attesa dell'approvazione di tale strumento attuativo
1. In tutte le zone omogenee di cui ai Titoli successivi delle presenti Norme, esclusa la zona A, nei comparti assoggettati all'obbligo di approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, in attesa dell'approvazione di tale strumento, sono consentiti esclusivamente, salvo diversa disposizione dei successivi articoli, gli interventi MO, MS, nonchè gli interventi RC e RE che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere.

2. Nelle zone omogenee A si attuano esclusivamente gli interventi MO, MS, nonchè gli interventi RC che riguardino esclusivamente opere interne a singole unità immobiliari, nel rispetto della disciplina particolareggiata di cui al Titolo 4 e con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere.

 
Art. 1.4.7 - Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
1. Sono zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti della legge 05/08/1978 n° 457, le zone A e B5 e gli agglomerati urbanistico-edilizi denominati ghetti, di cui ai seguenti Titoli delle presenti Norme.

2. Tale individuazione potrà in seguito essere aggiornata con semplice delibera del Consiglio Comunale.

 
Art. 1.4.8 - Area Programma e sue specifiche modalità di attuazione
1. L'area programma costituisce un particolare tipo di comparto di attuazione previsto dal P.R.G. nelle zone turistiche e ricettive di cui al seguente Titolo 4.

2. Essa è attuabile mediante strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.

3. Il perimetro dell'area programma non è predeterminato dal P.R.G., ma è individuato successivamente all'adozione di questo secondo due distinte modalità correlate al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto:

a) nel caso di strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale definisce il perimetro dell'area programma con la medesima delibera di adozione dello strumento attuativo, sulla base di criteri di riqualificazione urbanistica, ambientale e funzionale. Il perimetro dell'area programma dovrà in ogni caso comprendere almeno due unità edilizie contigue, di cui al seguente Art. 4.4.2.; di tali unità edilizie, almeno una dovrà essere classificata a prevalente destinazione alberghiera (unità edilizie b) ai sensi del successivo Capo 4.4. Nel caso delle unità edilizie in zone T1 interessate da un "fronte commerciale", il perimetro comprende almeno due unità edilizie contigue di qualsiasi tipo;

b) nel caso di strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata, i proprietari interessati provvedono di comune accordo ad individuare il perimetro dell'area programma, nel rispetto delle condizioni minime di individuazione di tale perimetro previste alla precedente lettera a).

4. Alle aggregazioni delle diverse unità edilizie, di cui al precedente comma 3, possono essere integrate, in aggiunta, anche unità edilizie non adiacenti rispetto ai perimetri individuati, nel caso di aree destinate a servizi complementari alle attività turistiche e ricettive (parcheggi, aree verdi consortili, ecc.), classificate, ai sensi di quanto previsto al successivo Capo 4.4, come unità non utilizzate dal punto di vista edilizio (f) o non classificate in funzione degli usi esistenti (g) o di aree destinate a parcheggi pubblici.
 
 
 
Capo 1.5 - Organizzazione della disciplina del territorio nel P.R.G.
Art. 1.5.1 - Definizioni preliminari
1. Campo di applicazione di una norma è l'insieme di situazioni a cui si applica tale norma; può essere costituito:
da una zona o insieme di zone;

da un ambito;

da un insieme di aree o di oggetti territoriali fisici identificabili sulla base di propri attributi definiti.

2. Zona è una porzione di territorio individuata dal P.R.G., non solo sulla base di attributi propri delle aree interessante, ma anche ed essenzialmente sulla base di caratteri progettuali assegnati dal P.R.G. a tali porzioni di territorio.

L'insieme delle zone individuate dal P.R.G. costituisce una partizione a copertura completa e disgiunta del territorio comunale, nel senso che ciascun punto del territorio ricade in una zona ed una sola.

3. Ambito è una porzione di territorio, che costituisce il campo di applicazione di una norma non determinata dal P.R.G. stesso, bensì da strumenti sovraordinati preesistenti: leggi, regolamenti, vincoli apposti da autorità diverse o da Piani sovraordinati.

Gli ambiti di applicazione delle norme di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriali sono dette anche "fasce".

4. Area è una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal P.R.G., ma solo eventualmente riconosciuti dal P.R.G. stesso, in quanto meritevoli di particolare tutela o disciplina.

5. Gli ambiti e le aree si sovrappongono alle zone, e le relative norme e vincoli prevalgono, se ed in quanto più limitative delle trasformazioni, sulle norme delle zone.

 
Art. 1.5.2 - Organizzazione delle norme di zona
1. Le norme di zona del P.R.G., di cui ai seguenti Titoli, sono costruite ed articolate attraverso una appropriata combinazione: degli usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi, dei tipi d'intervento e degli strumenti di attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere gestionale o specifiche prescrizioni.

2. Nel caso di interventi particolarmente complessi o di carattere peculiare, sono previste inoltre specifiche Schede contenenti apposite norme, prescrizioni ed indicazioni.
 
 

Art. 1.5.3 - Zone omogenee e zone del P.R.G.

1. Agli effetti dell'applicazione delle Norme relative alle zone territoriali omogenee, di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444 e alla legge regionale 7/12/1978 n. 47 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicata con la sigla l.r. 47/78), nella definizione delle diverse zone del P.R.G. di cui alle presenti Norme viene effettuato il riferimento alla casistica delle zone omogenee di cui alla citata legislazione.
 
 
 
Capo 1.6 - Usi del territorio
Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio
1. Le destinazioni d'uso previste o consentite nelle diverse zone del territorio, di cui al Titolo 4, sono definite attraverso combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati e suddivisi nel rispetto dell'art. 2 della l.r. 08.11.1988 n. 46, come modificato con l.r. 30.01.1995 n. 6.

2. L'elenco dei tipi d'uso deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria.

3. L'elenco degli usi serve come riferimento:

- per l'indicazione degli usi previsti (ed eventualmente degli usi consentiti solo in quanto preesistenti) in ciascuna zona individuata dal P.R.G.;

- per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso (standards di parcheggi privati, standards di parcheggi pubblici e di verde pubblico);

- per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.

4. Gli usi considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti:
 
 

USI "a" - FUNZIONE RESIDENZIALE

a1. Residenza.

Comprende le abitazioni di nuclei familiari (salvo quelle di cui all'uso d1) e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere.

a2. Residenza collettiva

Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati, case di riposo, ospizi.
 
 

USI "b" - FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI
b1. Attività terziarie specializzate.

Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di movimenti: ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e imprese, pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività congressuali e fieristiche, attività terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili.

L'uso b1 si configura:

- quando una delle attività suddette, considerata singolarmente, interessi una SC superiore a 300 mq.;

- quando più attività suddette, nella medesima unità edilizia, interessano complessivamente una SC superiore a 1000 mq..

b2. Attività commerciali

Ai fini urbanistici si suddividono nei seguenti sottotipi:

(N.B. Per Centri Commerciali integrati si intendono gruppi di almeno otto esercizi legati da forme di integrazione spaziale e gestionale).

b2.1.Attività commerciali al dettaglio di piccola dimensione

Attività svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 400 mq. ciascuno; mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta.

b2.2.Attività commerciali al dettaglio di media dimensione

Attività di commercio di prodotti alimentari e/o despecializzati (Tabella VIII l. 426), svolte in esercizi singoli aventi una SV compresa fra 400 mq. e 1500 mq., oppure in Centri Commerciali con SV complessiva compresa fra 400 mq. e 1500 mq. (tipologie A1, A2 e B1 di cui all'Art. 5 delle "Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale" della R.E.R.), purché non eccedenti la tipologia del "Centro di prossimità" (o di presidio) di cui alla programmazione infraregionale in materia.

b2.3.Attività commerciali di grande dimensione

Attività di commercio di prodotti alimentari e/o despecializzati (Tabella VIII l. 426), svolte in esercizi singoli con una SV superiore a 1500 mq., oppure in Centri Commerciali con SV complessiva superiore a 1500 mq. (tipologia A3, A4, B1 e C di cui all'Art. 5 delle "Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale" della R.E.R.) , purché non eccedenti la tipologia del "Centro di prossimità" (o di presidio) di cui alla programmazione infraregionale in materia.

b2.4.Attività commerciali tematiche al dettaglio

Attività di commercio non comprendenti i generi alimentari nè la Tab. VIII l. 426, svolte in esercizi con SV superiore a 400 mq. o in Centri Commerciali tematici con SV superiore a 400 mq. (tipologia B2, B3, A5 e C di cui all'Art. 5 delle "Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale" della RER).

b2.5.Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso

Comprendono edifici, strutture tecnologiche e aree adibite allo stoccaggio temporaneo di merci e ad attività di commercio all'ingrosso.

b2.6. Attività di distribuzione automatica di carburanti

Comprende attività di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli, servizi di lavaggio e di assistenza ai veicoli, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande.

b2.7.Pubblici esercizi

Comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

b2.8.Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali

Comprende le attività svolte ai sensi della l. 28/3/1991 n. 112, art. 1 comma 2 lettere a) e b), e comma 3.

b3. Attività produttive integrabili nel contesto urbano

Ai fini urbanistici si suddividono nei seguenti sottotipi:

b3.1.Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonchè agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli.

b3.2.Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in b3.1) Comprende attività di assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso stradale.

b3.3.Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale

Comprende attività produttive manifatturiere di piccola dimensione collocate in contesti urbani a carattere residenziale o misto e compatibili con le altre funzioni urbane.

I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possano coinvolgere il contesto;

- assenza di emissioni di radiazioni;

- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/1991-Tabella 2, per le aree II (prevalentemente residenziali), o per le aree III (miste);

- assenza di produzione di rifiuti tossici o nocivi;

- emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standards definiti dall'ente gestore della rete fognante;

- emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino disturbo alla popolazione.
Il requisito della piccola dimensione è di norma soddisfatto dal rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie utile netta interessata non superiore a 100 mq., ovvero all'intero piano terra nel caso di edifici esistenti a utilizzazione mista;
- numero di addetti non superiore a 3.
b4. Attività di servizio

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

b4.1. Studi professionali e piccoli uffici in genere

Comprende le attività terziarie non ricadenti nella categoria b1 e ambulatori non ricadenti in b4.5.

b4.2. Attività culturali

Comprende musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre.

b4.3. Attività ricreative e di spettacolo

Comprende cinema, teatri, sale da ballo, circoli ricreativi, parchi giochi, sale giochi e simili, ivi compresi gli eventuali pubblici esercizi interni. L'insediamento di tale uso è sempre subordinato, indipendentemente dalle disposizioni di cui ai seguenti Articoli, alla sua compatibilità sotto il profilo dell'impatto ambientale generato, con particolare riguardo a quello acustico, e alla formazione di strumento urbanistico attuativo con le finalità di cui alla L.R. 27.04.1990, n. 35.

b4.4. Attività sportive

Comprende edifici, strutture e aree attrezzate per esercitare attività sportive quando hanno fini di lucro, oppure quando non sono aperte alla generalità del pubblico ma riservate a determinati utenti (soci o simili); sono compresi i pubblici esercizi interni.

b4.5.Attività sanitarie

Comprende ospedali e case di cura; ambulatori aventi una SC superiore a 300 mq.; stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive complementari e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse.

b4.6. Attività di parcheggio

Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonchè le attività economiche consistenti nell'offerta a pagamento di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata ad altri servizi complementari (custodia, lavaggio e simili).

b5. Servizi sociali di base

Comprende le sedi ove vengono erogati alla generalità della popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi civili, sociali, assistenziali, religiosi, scolastici e ricreativi di base.

Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

b5.1.Attività di interesse comune di tipo civile

Comprende le sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, categoriali, politiche), e simili.

b5.2.Attività di interesse comune di tipo religioso

Comprende i luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.

b5.3.Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici

Comprende asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.

b5.4.Attività di svago, riposo, esercizio sportivo

Comprende aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo; comprendono inoltre edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del pubblico. Non comprendono le aree a verde di arredo stradale.

b6. Istruzione superiore e universitaria

Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione universitaria.
 
 

USI "c" - FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI
c1. Attività manifatturiere industriali o artigianali (salvo quelle ricomprese nelle sottocategorie c2, c3, c4, c5).

Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela.

Comprende le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e trasformazione di fonti energetiche; comprende inoltre le attività di cui all'uso b3, quando siano collocate in contesti urbani specializzati (zone produttive industriali).

c2. Attività manifatturiere industriali o artigianali (salvo quelle ricomprese nella sottocategoria b3.3) del settore agroalimentare e conserviero.

Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.

c3. Attività zootecniche industriali. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali, con esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei successivi usi d2.1 e d2.2.

Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonchè i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami.

c4. Attività estrattive

Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.

c5. Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse.

USI "d" - FUNZIONI AGRICOLE
d1. Residenza di imprenditori agricoli a titolo principale, e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche).

d2. Coltivazione agricola, orticola, floricola, allevamento aziendale (associato all'attività agricola), caccia, silvicoltura. Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:

d2.1. Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e attrezzature, quali: depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli dell'azienda, fienili; attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda faunistico-venatorie e relative costruzioni di servizio.

d2.2. Attività zootecniche aziendali ossia svolte da imprenditori agricoli a titolo principale, connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di accumulo dei liquami e simili), e nelle quali il carico complessivo di bestiame medio annuo non supera i 40 q.li di peso vivo per ha. di SAU, salvo diversi parametri fissati dal Piano Zonale Agricolo;

d2.3. Attività di raccolta, prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola, in quanto attività inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o interaziendale;

d2.4. Coltivazioni in serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture orticole protette o floro/vivaistiche).

d3. Attività agrituristiche di cui alla legislazione in materia.

d4. Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi, con personale.
 
 

USI "e" - FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
e1. Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari.

e2. Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari.

e3. Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.
 
 

USI "f" - FUNZIONI SPECIALI
f1 - Infrastrutturazione tecnologica. Comprende strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio, e relativi locali per uffici e depositi strettamente necessari per la gestione degli impianti medesimi.

Si articola nei seguenti sottotipi:

f1.1 - Reti tecnologiche
Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.
f1.2 - Impianti per l'ambiente
Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione.
f1.3 - Impianti di trasmissione (via etere)
Fari, antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le antenne di ricezione finale dell'utente).
f2. Infrastrutturazione per la mobilità.

Si articola nei seguenti sottotipi.

f2.1 - Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
Ferrovie, metropolitane, tramvie, funicolari.
f2.2 - Mobilità veicolare
Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali e ciclabili.
f2.3 - Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
Stazioni e fermate di ferrovie, tramvie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti, autoporti.
f2.4 - Parcheggi pubblici in sede propria.
Comprendono autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico.

Non sono compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.

f3. Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree attrezzate per nomadi).
f4. Attrezzature cimiteriali
Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi connessi.
f5. Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile.
Sedi e attrezzature di Amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato; enti pubblici di livello provinciale, regionale o statale; amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori.
f6. Attrezzature per la Difesa Nazionale
Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa; comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la Marina, l'Aviazione.
f7. Opere per la tutela idrogeologica
Comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica.
f8. Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
 
Art. 1.6.2 - Uso esistente
1. Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti da concessioni o autorizzazioni posteriori alla data di entrata in vigore della L.R. n. 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza, risultanti da licenza, concessione, autorizzazione, o da certificato catastale o altri atti e documenti aventi data certa e anteriore al 26/11/1988.

2. Si considera in essere l'uso d1 per quelle unità immobiliari abitative in zona agricola che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate con concessione gratuita ai sensi dell'Art. 9 lettera a) della legge 28/1/1977 n. 10 in virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati cambiamenti d'uso.

3. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso a1, oppure l'uso d2.1, oppure l'uso d2.2, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.