TITOLO 2 - TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE
 
 

Capo 2.1 - Tutela delle valenze ambientali, paesaggistiche e storico-insediative

Art. 2.1.1 - Ambiti di riqualificazione della costa e dell'arenile
1. Negli ambiti di riqualificazione della costa e dell'arenile, costituenti, come individuati nelle planimetrie di P.R.G., il campo di applicazione dell'Art. 24 delle Norme del P.T.C.P., gli interventi ammessi ai sensi dei successivi Articoli dovranno osservare le seguenti disposizioni:
1.1. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;

1.2. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti e il loro distanziamento dalla battigia;

1.3. nelle fasce comprese tra la battigia e la prima strada ad essa parallela non devono essere previsti nuovi parcheggi di veicoli nè nuovi percorsi per mezzi motorizzati ed in genere interventi comportanti l'impermeabilizzazione dei suoli;

1.4. deve essere limitato il numero dei percorsi;

1.5. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all’arenile ed esclusivamnente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare così come individuati nella TP1 e nelle schede specificative allegate all’art. 25 del P.T.C.P.. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

1.6. qualora il trasferimento si realizzi nell’ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero", di cui al P.T.C.P., è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

1.7. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto 1.5 precedente) è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento ai requisiti obbligatori di legge;

1.8. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini dell’adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. Ciò non dovrà comunque comportare incrementi del numero dei posti letto;

1.9. nelle aree incongrue (così come definite al punto 1.5 precedente) non devono essere previsti nuovi parcheggi né nuovi percorsi per mezzi motorizzati né a raso né interrati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Sono comunque fatte salve le previsioni già individuate nelle schede specificative di cui all’art. 25 che potranno essere ulteriormente precisate nelle successive fasi di progettazione. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.
 
 

Art. 2.1.2 - Ambiti degli invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua
1. Negli ambiti individuati nelle planimetrie di P.R.G. come invasi e alvei dei principali bacini e corsi d'acqua, costituenti il campo di applicazione dell'Art. 21 delle Norme del P.T.C.P., non è ammesso:
1.1 - effettuare qualsiasi movimento di riporto, scavo o spianamento del terreno, se non previsto da specifici progetti di sistemazione idraulica o di restauro naturalistico approvati dagli enti preposti alla gestione del bacino o corso d'acqua e dall'Amministrazione Comunale;

1.2 - effettuare discariche di qualsiasi materiale solido, quale terreno, macerie, rifiuti, ecc.;

1.3 - insediare depositi, anche temporanei, di qualsiasi materiale, nonchè utilizzare aree a parcheggio per automezzi.

2. In tali ambiti sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idraulica e ferme restando le eventuali disposizioni più limitative delle trasformazioni dettate nei seguenti Titoli:
2.1 - gli interventi di conservazione degli edifici e manufatti esistenti, secondo la casistica eventualmente specificata nelle planimetrie di P.R.G. e/o dalle presenti Norme;

2.2 - la realizzazione, sulla base di programmi e progetti disposti dalle autorità preposte, di opere idrauliche;

2.3 - la realizzazione di strade, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, impianti per l'approvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, purchè ad esclusivo servizio del solo territorio comunale e/o di parti di territorio comunale limitrofo;

2.4 - la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale del territorio e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui, previste da strumenti di pianificazione o di programmazione sovracomunali, in conformità al disposto del P.T.C.P.;

2.5 - la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonchè le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

2.6 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;

2.7 - la realizzazione di attrezzature amovibili e/o precarie all’interno di parchi, ovvero di zone a verde pubblico o privato, nei limiti di cui ai seguenti Titoli, con esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono disciplinati dall’art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L’autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l’utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l’intera asta fluviale.

4. Nella realizzazione ex-novo, nell'ampliamento o nel rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale e si dovrà evitare che essi corrano parallelamente al corso d'acqua, ferma restando la sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali questa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

 
Art. 2.1.3 - Fasce perifluviali di rinaturalizzazione
1. Nelle fasce perifluviali di rinaturalizzazione, come individuate nelle planimetrie di P.R.G., si applicano le disposizioni previste per gli ambiti di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua, di cui all'Art. 2.1.4. delle presenti Norme. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, sono esclusi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del medesimo Art. 2.1.4, nonché l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per una profondità di m. 10 alle aree attigue al limite dell’ambito degli invasi ed alvei di bacini e corsi d’acqua ed esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, ancorchè non individuate cartograficamente.

 
Art. 2.1.4 - Ambiti di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua e ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Negli ambiti di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua e negli ambiti di particolare interesse paesaggistico-ambientale, costituenti, come individuati nelle planimetrie di P.R.G., il campo di applicazione, rispettivamente dell'Art. 20 e dell'Art. 22 delle Norme del P.T.C.P. si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 del precedente Art. 2.1.2. e sono altresì ammessi:

l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, limitatamente ai settori territoriali a ciò destinati dal P.R.G. e nei limiti fissati dalle presenti Norme. Si intendono come ordinaria utilizzazione agricola del suolo gli ordinamenti colturali e i metodi di coltivazione che mediamente caratterizzano una data zona. Si intendono per allevamenti non intensivi gli allevamenti in cui le risorse alimentari prodotte in azienda assumono un ruolo essenziale;

la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;

la realizzazione o l'ampliamento di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione agricola ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nei limiti fissati dalle presenti Norme. Gli eventuali ampliamenti dovranno rispettare una distanza dal limite della zona fluviale ovvero, se presente, dal limite della fascia di rinaturalizzazione, non inferiore a quella degli edifici preesistenti all'interno della stessa azienda agricola, e comunque non inferiore a m. 10.

2. Le opere di cui ai punti 2.5 e 2.6 del precedente Art. 2.1.2 e le strade poderali e interpoderali di cui al comma precedente non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

3. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al punto 2.3 del precedente Art. 2.1.2 si deve comunque evitare che questi, ove non siano interrati, corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta altresì ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

4. E' vietato l'abbattimento di eventuali alberature di essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10 misurato ad un metro dal suolo, fatte salve le esigenze di protezione civile.

5. Rispetto agli scoli e canali classificati dai Consorzi di Bonifica e non individuati dal P.R.G. come zone per corsi d'acqua, le nuove costruzioni ammesse dovranno in ogni caso essere arretrate di almeno m. 10, fatte salve eventuali maggiori distanze prescritte da leggi o da enti competenti. La distanza si misura dal ciglio della scarpata o, in caso di arginature pensili, dal piede delle scarpata.

 
Art. 2.1.5 - Antica falesia
1. Nelle aree corrispondenti al gradino morfologico dell'antica falesia del mare, come individuate nelle planimetrie di P.R.G., non è ammesso effettuare movimenti di scavo, spianamento o riporto del terreno, nè interventi di impermeabilizzazione del suolo, se non nella misura strettamente indispensabile per l'eventuale ampliamento della viabilità pubblica adiacente, o per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili previsti nel quadro delle sistemazioni generali della zona in cui tali aree sono ricomprese.

2. In adiacenza a tale gradino morfologico non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza della scarpata sottesa.

 
Art. 2.1.6 - Prima quinta collinare
1. Nell'ambito della prima quinta collinare, come individuato nelle planimetrie di P.R.G., ferme restando le previsioni di cui alle planimetrie di P.R.G. e ai seguenti Titoli relative a zone non agricole, vanno osservate le seguenti prescrizioni:
1.1. nelle zone agricole sono ammessi interventi NC, AM, RI solo all'interno di unità fondiarie agricole esistenti alla data di adozione delle presenti Norme e di pertinenza di agricoltori a titolo principale, nei limiti di cui al seguente Titolo 5;

1.2. la realizzazione o l'ampliamento di strade e impianti tecnologici a rete o puntuali potrà essere effettuato previa verifica dell'insussistenza di valide alternative di posizionamento all'esterno dell'ambito della prima quinta collinare; gli interventi dovranno in ogni caso essere limitati allo stretto indispensabile e adottare soluzioni che ne assicurino l'appropriato inserimento ambientale;

1.3. gli interventi sugli edifici esistenti e quelli di ampliamento e nuova costruzione di edifici dovranno anch'essi assicurare un appropriato inserimento ambientale quanto a soluzioni tipologiche, materiali, colori, anche per analogia con i caratteri dell'edilizia storica circostante.
 
 

Art. 2.1.7 - Crinali principali
1. Nelle planimetrie di P.R.G. sono individuati i principali crinali caratterizzanti il sistema collinare. Negli interventi edilizi di NC, AM, RI da realizzarsi nei settori territoriali attigui a tali crinali e posti al di fuori del perimetro del Territorio Urbanizzato, la quota della sommità dell'elemento più elevato della costruzione, compresi quelli di carattere accessorio e/o rimovibili, dovrà essere di almeno m. 5 inferiore alla quota del crinale.

2. Nel caso di crinali delimitanti la prima quinta collinare di cui all'Art. 2.1.6, le limitazioni di cui al comma precedente sono estese anche a impianti e strutture, in elevazione quali elettrodotti, condutture, impianti tecnologici a rete e puntuali in genere, cartellonistica pubblicitaria, ferma restando la possibilità di attraversamento dei crinali da parte di tali impianti. Nel caso di crinali delimitanti le prime collinari di cui all’Art. 2.1.6 gli interventi edilizi di NC in Zona E potranno essere realizzati solo in aree situate ad un dislivello pari ad almeno 20 m. rispetto alla quota del crinale riscontrata sulla intersezione con la linea della massima pendenza tracciata tra area di intervento e crinale.

3. Le limitazioni di cui al primo comma precedente non si applicano entro zone urbane esistenti o di nuovo impianto, di cui ai seguenti Titoli, e, fatta eccezione per la cartellonistica pubblicitaria, nel caso in cui la costruzione da realizzarsi soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- sia ubicata lungo crinali già significativamente interessati da linee di edificazione;

- sia ubicata in stretta prossimità, e comunque a distanza non superiore a m. 20 da costruzioni esistenti sul crinale, e la sua sagoma determini una proiezione sul piano verticale passante per la linea di crinale di superficie analoga a quella delle costruzioni esistenti;

- la larghezza della proiezione di cui sopra non sia superiore a m.12 e l'altezza a m.6.

 
Art. 2.1.8 - Visuali panoramiche
1. Nelle planimetrie di P.R.G. sono individuati i fronti stradali di particolare visuale panoramica. Gli interventi edilizi di NC, AM, RI, nonché ogni altro intervento comportante la formazione di oggetti in elevazione, ivi compresi elettrodotti, cavi aerei in genere e alberature di alto fusto, da realizzarsi nei settori territoriali attigui a detti fronti stradali, dovranno assicurare la massima conservazione possibile delle visuali panoramiche.

2. I progetti relativi a tali interventi dovranno essere corredati di specifica documentazione, quali disegni prospettici di inserimento paesaggistico delle nuove costruzioni, fotomontaggi, ecc., atta a consentire una precisa valutazione degli effetti indotti dagli interventi sulle visuali panoramiche.

 
Art. 2.1.9 - Aree boschive
1. Nelle aree boschive, come individuate nelle planimetrie di P.R.G., non è ammesso alcun tipo di nuova costruzione, ivi comprese le reti tecnologiche fuori terra, nè altri interventi comportanti impermeabilizzazione del suolo, fatte salve le eventuali opere strettamente necessarie ai fini della difesa idrogeologica e idraulica.

2. Su tutti i manufatti esistenti sono consentiti interventi di MO e MS.
 
 

Art. 2.1.10 - Tutela della vegetazione non produttiva

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. Le planimetrie del P.R.G. individuano con apposite simbologie le alberature non produttive di maggiore interesse paesaggistico. L'eventuale abbattimento di tali alberature individuate deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'Art. 106 del T.U. 1934 della legge comunale e provinciale.

4. Gli interventi edilizi devono essere realizzati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore 0,20 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Sindaco ai sensi del comma 3, è consentito prevedere il diradamento delle alberature ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

5. La Superficie Permeabile (SP) prescritta ai sensi delle presenti Norme, dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonchè di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde o dal Regolamento Edilizio, e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6.

 
Art. 2.1.11 - Giardini di pregio
1. Nelle aree individuate nelle planimetrie di P.R.G. come giardini di pregio l'eventuale abbattimento e la sostituzione delle alberature esistenti, così come l'impianto di nuove essenze di alto fusto, dovranno essere motivati e inquadrati in un progetto di organica sistemazione del giardino, corredato da specifica relazione botanica, da autorizzarsi mediante nulla-osta del Sindaco.

2. Gli interventi edilizi dovranno assicurare la conservazione o il ripristino dei rapporti spaziali caratteristici e dell'impianto compositivo del giardino, ferme restando le disposizioni di cui al quarto comma del precednete Art. 2.1.10.

3. E' ammessa la realizzazione di manufatti di arredo (quali fontane, gazebi, panchine) e di parcheggi privati, purché non vengano danneggiate le essenze di pregio e non venga impermeabilizzato il suolo.

 
Art. 2.1.12 - Ambiti di interesse storico-archeologico
1. Negli ambiti di interesse storico-archeologico, come individuati con apposita simbologia nelle planimetrie di P.R.G., fatta salva ogni ulteriore disposizione di piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo relativi ai medesimi ambiti, di cui al comma precedente, ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Sopraintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela.
 
Art. 2.1.13 - Insediamenti urbani e beni edilizi sparsi di interesse culturale ambientale
1. L'insediamento urbano corrispondente ai centri e nuclei storici è soggetto a tutela secondo le disposizioni di cui al seguente Titolo 4 e alle specifiche planimetrie di P.R.G.

2. Le unità edilizie sparse di interesse culturale ambientale sono soggette a tutela secondo le categorie indicate nelle planimetrie di P.R.G., da relazionarsi, quanto a specifiche modalità di intervento ad esse sottese, alle disposizioni di cui all'Art. 4.2.1. Oltre agli interventi così definiti, su tali unità edilizie sono sempre ammessi interventi di MO e MS, con esclusione della MS nel caso di unità edilizie per le quali il P.R.G. prevede come categoria di tutela quella di tipo A1.

3. I fabbricati di carattere accessorio facenti parte delle unità edilizie soggette a tutela e non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela nelle planimetrie di P.R.G., qualora non siano da demolirsi in quanto superfetazioni incongrue, sono assoggettabili anche ad interventi di RE, che dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati a quelle dei fabbricati con valenza di bene culturale.

4. Sono soggetti a tutela, da attuarsi mediante interventi che utilizzino gli accorgimenti propri del restauro scientifico, tutti i manufatti minori di interesse storico, ancorché non espressamente individuati nelle planimetrie di P.R.G., quali tabernacoli votivi, cippi, pozzi, ecc..

5. Relativamente alle unità edilizie soggette a tutela all'interno dei "ghetti", come individuati nelle planimetrie "Tutele e Rispetti", le seguenti disposizioni prevalgono su difformi disposizioni di cui all'Art. 4.2.1.:

a. nelle unità comprese nella categoria di tutela A2 l'intervento potrà prevedere:
- sui fronti interni ed esterni, la realizzazione di nuove aperture compatibili con il disegno generale del prospetto e l'adeguamento delle quote delle finestre e delle gronde in funzione dei rispettivi adeguamenti interni;

- la ristrutturazione degli ambienti interni con adeguamento, ove necessario per ragioni igieniche, delle altezze dei locali;

- il consolidamento e anche il rifacimento delle parti strutturali (anche in funzione delle esigenze antisismiche) nel rispetto sostanziale della tipologia strutturale dell'unità edilizia interessata dall'intervento, con applicazione dei criteri del risanamento conservativo solo alle parti di interesse storico-testimoniale effettivamente conservate;

- la eliminazione delle superfetazioni, con eventuale recupero della relativa SU per ampliamenti compatibili con l'impianto architettonico e strutturale dell'unità edilizia;

- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari;

b. nelle unità comprese nella categoria di tutela A3 sono consentiti la costruzione e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, gli adeguamenti di altezza dell'edificio necessari per il raggiungimento dei requisiti di funzionalità interna dei locali, nonché la ricostruzione con diversa configurazione, con la salvaguardia e il reinserimento degli elementi conservati di particolare valore stilistico testimoniale e/o ambientale, nel rispetto degli allineamenti prevalenti e curando l'armonico inserimento dell'edificio ristrutturato nell'ambiente circostante;

c. sulle unità edilizie non comprese nelle categorie di tutela A1 o A2.1 sono altresì ammessi interventi di ampliamento, nei limiti specificati dalle seguenti Norme concernenti le zone B5.1 e B6.

6. Nella generalità dei "ghetti" individuati nelle planimetrie "Tutele e Rispetti" è inoltre prescritto:
- l'uso pubblico dei percorsi storici interni ai nuclei edilizi, se e come individuati nelle apposite planimetrie di PRG;

- l'uso dei sistemi costruttivi tradizionali, seppure adeguati alle prescrizioni della legislazione di prevenzione del danno sismico;

- il rispetto di tutte le particolari disposizioni morfologiche e tipologiche del Regolamento Edilizio relative alle unità edilizie di interesse culturale e alle eventuali unità edilizie in ambito extraurbano.

7. Nell'unità edilizia contrassegnata con la lettera "a" nella planimetria "Tutele e Rispetti / Territorio Urbanizzato", compresa fra gli "edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico" di cui all'Art. 32 bis del P.T.C.P., sono ammessi esclusivamente interventi comprendenti:
a. il restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi architettonici, mediante:
a1. il mantenimento dei fronti esterni ed interni;

a2. la conservazione dei collegamenti verticali ed orizzontali di pregio, ed in quanto siano caratteristici dell'assetto architettonico originario;

a3. il mantenimento o la ricostituzione del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni;

b. il consolidamento o la ricostituzione, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi anche costitutivi dell'edificio, in ogni caso anche in considerazione di fini di prevenzione degli effetti dei fenomeni sismici ove richiesto, nonché di impianti, anche con variazioni delle quote di intradosso dei solai e della posizione e forma delle strutture verticali, nonché dei collegamenti verticali ed orizzontali;

c. la eliminazione delle superfetazioni.

8. Nell'unità edilizia di cui al comma precedente vanno altresì rispettate le seguenti disposizioni:
a. nelle trasformazioni fisiche consentite degli edifici è fatto obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi architettonici considerati di pregio;

b. è prescritta in ogni caso la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi superstiti che rivestano un interesse storico;

c. è comunque consentito, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai precedenti due commi, salve le eccezioni appresso indicate, provvedere al riordino ed alla installazione e realizzazione di: a) canne fumarie e comignoli; b) antenne televisive; c) impianti generali (quali idrici, di riscaldamento, di climatizzazione, di trattamento dell'aria, di fognatura, di scarico pluviale e simili); di altri impianti tecnologici di servizio, di ascensori e montacarichi; d) vani interrati esclusivamente ad uso degli impianti di cui alla precedente lettera, ovvero ri ricovero di veicoli; e) servizi interni quali bagni e cucine, anch ein blocchi unificati, se del caso dotati di impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione spinta; f) soppalchi funzionali negli ambienti non inferiori a mt. 4,5;

d. le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza andranno prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al ripristino delle conformazione naturale. In tali aree è conseguentemente vietata la nuova costruzione di qualsiasi manufatto, e deve essere prevista l'eliminazione dei manufatti esistenti diversi dagli edifici delle colonie marine di interese storico-testimoniale, con le eccezioni di cui alla successiva lettera e);

e. nelle aree di cui alla precedente lettera d) è ammessa la conservazione e/o la realizzazione di:

- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili od apparati dunosi esistenti e/o ricostituibili;

- parcheggi a raso per veicoli, nella misura strettamente indispensabile al rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio da servire e non attingibile mediante diverse soluzioni e siti in modo da non interessare arenile od apparati dunosi esistenti e/o ricostituibili;

- elementi di arredo, amovibili e/o precari, e comunque non comportanti impermeabilizzazione dei suoli.
 
 

Art. 2.1.14 - Viabilità storica
1. Nelle planimetrie di P.R.G. è individuata la rete della viabilità storica presente nel territorio comunale. Detta viabilità, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa nè privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza o di pubblica incolumità.

2. Gli interventi sulla viabilità storica ricompresa entro il perimetro dei centri e nuclei storici sono disciplinati dalle specifiche disposizioni inerenti tale insediamento, di cui al Titolo 4.

3. Gli interventi sulla restante viabilità storica dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e della sagoma, sia dei manufatti costitutivi quali ponti e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi, arredi, tabernacoli votivi.

4. Nei seguenti tratti di viabilità storica, che evidenziano una minore persistenza dei caratteri dell'impianto storico, il vincolo di conservazione va riferito esclusivamente al tracciato, agli eventuali arredi e ai tabernacoli votivi, o altri simili elementi minori di interesse storico testimoniale presenti lungo il tracciato: statale "Adriatica", via S. Clemente, via Grotta, provinciale Riccione-Morciano, via del Carro.

5. Ai sensi delle presenti norme non costituiscono modifiche del tracciato e della sagoma le opere di sistemazione o rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali, nonché la realizzazione delle opere espressamente previste nelle planimetrie di P.R.G..

 
 
Capo 2.2 - Prevenzione del rischio ambientale
Art. 2.2.1 - Aree esondabili e aree interessate da erosione fluviotorrentizia o marina
1. Nelle aree esondabili e nelle aree interessate da erosione fluviotorrentizia o marina, come individuate nelle planimetrie di P.R.G., si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2.1.3, fermo restando che non è ammesso alcun intervento di nuova costruzione di edifici e di impianti tecnici, anche di modesta entità. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO e MS.
 
Art. 2.2.2 - Ambiti interessati da fenomeni di dissesto e instabilità o da potenziale instabilità
1. Negli ambiti interessati da fenomeni di dissesto o instabilità o da potenziale instabilità, come individuati nelle planimetrie di P.R.G., non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali ambiti sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.

3. Negli ambiti interessati da possibile evoluzione geomorfologica cartografati nella Tav. 5 dell'analisi geologica del P.R.G., la relazione geologica prescritta dalle norme vigenti per gli interventi edilizi dovrà valutare con particolare attenzione la stabilità al contorno dell'area edificabile. Ogni intervento edificatorio è subordinato alla esecuzione di interventi migliorativi su tutta l'area (drenaggi, fossi di scolo, opere di contenimento) e le relative fondazioni dovranno essere immorsate nel substrato compatto. Sono vietate escavazioni, tagli del pendio e sbancamenti incontrollati, nonché dispersione di acque di scolo e di scarico nel sottosuolo.

 
Art. 2.2.3 - Scarpate dei terrazzi fluviali
1. In adiacenza alle scarpate dei terrazzi fluviali, di cui alle planimetrie di P.R.G. e alla Tav. 3 della Relazione Geologica, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. Tali caratteri vanno accertati e documentati con apposita indagine geotecnica e relazione geologica da allegare alla richiesta di intervento.

2. Le prescrizioni di cui al comma precedente valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della L.R. 19 giugno 1984, n. 35.

 
Art. 2.2.4 - Ambiti di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1. Entro il perimetro delle "zone di tutela assoluta" dei pozzi contrassegnati con la sigla PO nelle planimetrie "Tutele e rispetti", è ammessa esclusivamente la realizzazione di opere di presa delle acque e di costruzioni di servizio a ciò finalizzate.

2. Entro il raggio di m. 200 dei medesimi pozzi di cui sopra, delimitante come tale le "zone di rispetto" di cui al D.P.R. 24.05.1988 n. 236, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

a) dispersione, ovvero immissione, in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) aree cimiteriali;

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

f) apertura di cave e pozzi;

g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

l) impianti di trattamento di rifiuti;

m) pascolo e stazzo di bestiame;

n) realizzazione di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

3. Nell'intero territorio comunale, escluso il settore collinare specificamente delimitato nelle planimetrie di P.R.G., sono vietati:
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi negli ambiti di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, di cui al precedente Art. 2.1.4;

c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;

e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

fermi restando tali divieti, per l'insediamento delle attività o per gli interventi di cui alle lettere da a) ad n) del precedente comma 2, è richiesta una specifica relazione idrogeologica riguardante i rischi per le acque sotterranee e le modalità di protezione ad essi conseguenti che si intendono adottare.

4. Relativamente alle aree caratterizzate da elevata vulnerabilità dell'acquifero e di ricarica delle falde, come cartografate nella Tav. 4 della Relazione Geologica, la documentazione idrogeologica prevista al precedente comma è richiesta per tutti gli interventi di nuova edificazione a fini agricoli.

 
Art. 2.2.5 - Disposizioni geologico-geotecniche e di prevenzione del danno da evento sismico
1. In tutti gli interventi di cui ai Titoli seguenti vanno rispettate le disposizioni e indicazioni geologico-geotecniche di cui alla specifica Relazione Geologica del P.R.G. e relative integrazioni.

2. In sede di progettazione attuativa degli interventi previsti dal P.R.G. vanno osservate le disposizioni del D.M. 11/03/1988 relativamente alla indagine geologica e alla specifica caratterizzazione geotecnica dei terreni. La relazione geologica prescritta per ogni singolo intervento edificatorio dovrà recepire le indicazioni riportate in legenda della Tav. 5 "Carta del rischio geomorfologico e della edificabilità" allegata alla indagine geologica del P.R.G..

3. Nelle zone agricole collinari la relazione geologica di cui sopra deve altresì prescrivere le modalità di intervento atte ad evitare infiltrazioni d'acqua e a contenere l'erosione e il trasporto solido verso valle.

4. Le indagini geologiche prescritte dalla legge per le aree edificabili ricadenti all'interno di uno degli scenari di pericolosità sismica potenziale cartografati nella Tav. 12 (Zonazione sismica) della Relazione Geologica di PRG dovranno comprendere indagini puntuali specifiche e relative verifiche indicate dalla medesima Relazione Geologica, volte alla definizione dei criteri esecutivi atti alla riduzione del rischio sismico richiesta dalla legislazione in materia.

5. Tutte le disposizioni, di cui ai Titoli seguenti, concernenti distacchi e altezze nell'edificazione, si intendono in ogni caso subordinate ad eventuali condizioni più restrittive derivanti dalla legislazione relativa all'edificazione in zona sismica, secondo i coefficienti di pericolosità attribuiti al comune di Misano Adriatico.

 
Art. 2.2.6 - Smaltimento dei reflui urbani
1. Tutti i nuovi insediamenti dovranno essere dotati di reti di smaltimento separate per le acque bianche e le acque nere.

2. La rete di smaltimento delle acque nere dovrà essere collegata a quella comunale prima del rilascio dei certificati di conformità edilizia.

 
Art. 2.2.7 - Impatto acustico
1. Nelle previsioni di P.R.G. da attuarsi mediante strumento urbanistico attuativo ai sensi dei successivi articoli delle presenti Norme, qualora, in base all'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata, di cui all'Art. 1.4.4, il livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie specificatamente indicate dalla "zonizzazione acustica" comunale, il piano attuativo deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, l'introduzione di adeguate fasce di distacco fra tipi di insediamenti, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, la realizzazione di barriere antirumore, ecc.) tali da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette.